martedì, 01 aprile 2025 | 10:44

Entrate: chiarimenti sull'acconto dell'imposta sulle assicurazioni

Fornite precisazioni all'obbligo di versamento dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni, disciplinato dall'art. 9, co. 1-bis, L 29 ottobre 1961, n. 1216 (AdE - risposta 31 marzo 2025, n. 84)

Newsletter Inquery

Entrate: chiarimenti sull'acconto dell'imposta sulle assicurazioni

Fornite precisazioni all'obbligo di versamento dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni, disciplinato dall'art. 9, co. 1-bis, L 29 ottobre 1961, n. 1216 (AdE - risposta 31 marzo 2025, n. 84)


Il caso

Una compagnia assicurativa, operante in Italia in regime di stabilimento e con sede legale in un altro Stato membro, ha presentato un'istanza di interpello chiedendo conferma dell'assenza dell'obbligo di versamento dell'acconto per l'anno 2025. La società ha infatti pianificato la chiusura della propria sede italiana con effetto dal 30 giugno 2025 e, a partire dal quarto trimestre del 2024, ha interrotto la sottoscrizione di nuovi contratti, nonché il rinnovo o l'estensione di quelli esistenti. Di conseguenza, essa ha dichiarato che non eserciterà alcuna attività assicurativa in Italia nel 2025.

La normativa

L'art. 9, co. 1-bis, L n. 1216 del 1961 stabilisce che gli assicuratori debbano versare entro il 16 novembre di ogni anno un acconto dell'imposta sulle assicurazioni, calcolato sulla base dei premi incassati nell'anno precedente. Tuttavia, la giurisprudenza di prassi ha chiarito che tale obbligo sussiste solo se il contribuente prevede di esercitare un'attività assicurativa e di incassare premi nel corso dell'anno successivo.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia, richiamando precedenti interpretazioni contenute nelle risposte ad interpello pubblicate del 13 novembre 2020, n. 548, del 3 marzo 2021, n. 140 e del 16 marzo 2021, n. 181, ha ribadito che l'obbligo di versamento dell'acconto sorge solo qualora l'impresa continui a incassare premi assicurativi nell'anno di riferimento. Pertanto, l'istante non sarebbe tenuta al versamento dell'acconto per l'anno 2025 a condizione che effettivamente non percepisca alcun premio assicurativo in tale periodo.

D'altro canto, se l'impresa dovesse comunque riscuotere premi assicurativi nel 2025, anche derivanti da contratti già in essere nel 2024, l'acconto per il 2025 sarebbe dovuto e avrebbe dovuto essere versato entro il 16 novembre 2024.

di Anna Russo

Fonte normativa

AdE - risposta 31 marzo 2025, n. 84