martedì, 01 aprile 2025 | 10:44

False dichiarazioni all’INAIL e licenziamento per giusta causa

Idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario la condotta del lavoratore che, nel certificato di infortunio sul lavoro, denunci all’INAIL fatti non veritieri e lesivi dell'immagine aziendale (Cassazione - ordinanza 24 marzo 2025 n. 7788, sez. lav.)

Newsletter Inquery

False dichiarazioni all’INAIL e licenziamento per giusta causa

Idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario la condotta del lavoratore che, nel certificato di infortunio sul lavoro, denunci all’INAIL fatti non veritieri e lesivi dell'immagine aziendale (Cassazione - ordinanza 24 marzo 2025 n. 7788, sez. lav.)

Il caso

Un lavoratore, dipendente di una casa di cura, impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società datrice di lavoro per avere denunciato all'INAIL, in relazione alla malattia contratta, fatti non veritieri e lesivi dell'immagine aziendale, in particolare, per avere dichiarato, nel certificato di infortunio sul lavoro, la esistenza di assembramenti ed il mancato rispetto dei protocolli nella esecuzione dei tamponi durante il periodo di emergenza Covid.
La Corte di appello di Roma, ribaltando la pronuncia di primo grado, rigettava l’impugnativa del lavoratore rilevando che, a differenza di quanto statuito dal Tribunale, il comportamento addebitato non poteva essere semplicemente inquadrato nella condotta punibile dalla contrattazione collettiva con sanzione conservativa, in quanto lesiva della sola immagine datoriale, ma, conformemente al tenore della contestazione, involgeva fatti (risultati non veri) compromettenti della datrice su più fronti e si dimostrava grave, dolosa ed idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte d’appello, evidenziando che la condotta contestata e provata presentava profili di complessità che non potevano essere ricondotti solo ad una patita lesione all'immagine della società in quanto erano stati evidenziati, già con la nota di addebito, possibili rilievi penalmente rilevanti: il dipendente, in un contesto in cui non erano necessarie né erano state richieste dall'INAIL, aveva fornito dichiarazioni, risultate non veritiere e che avrebbero esposto la datrice di lavoro a varie responsabilità, su più livelli, di natura civile, penale ed amministrativa.
Nel caso di specie, con le dichiarazioni del lavoratore, risultate ex post non vere, i profili trasgressivi falsamente attribuiti alla società incidevano anche sotto ulteriori aspetti, oltre a quello della reputazione, esponendo potenzialmente la datrice di lavoro ad una serie di effetti pregiudizievoli ricadenti non solo sul buon nome sul mercato lavorativo, ma anche, eventualmente, sulla stessa continuità dell’attività aziendale. Correttamente, pertanto, il fatto storico non era stato ritenuto riconducibile a quelli puniti con sanzione conservativa; i giudici di merito si erano correttamente attenuti ai canoni giurisprudenziali attraverso cui sono state definite le nozioni legali di giusta causa e di proporzionalità della misura espulsiva ed avevano motivatamente valutato la gravità della condotta del dipendente, sottolineando la grave lesione dell'elemento fiduciario connesso alla falsa imputazione alla Struttura di comportamenti violativi delle regole dell'emergenza sanitaria, attraverso un uso improprio del certificato INAIL, con lo scopo di nuocere al datore di lavoro con affermazioni riguardanti fatti risultati insussistenti.

di Chiara Ranaudo

Fonte normativa