martedì, 01 aprile 2025 | 15:40

Confcommercio Vicenza: intesa sul lavoro stagionale

Sottoscritto, il 25/3/2025, da Confcommercio e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, un accordo sui contratti a tempo determinato nelle località turistiche Vicentine

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Confcommercio Vicenza: intesa sul lavoro stagionale

Sottoscritto, il 25/3/2025, da Confcommercio e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, un accordo sui contratti a tempo determinato nelle località turistiche Vicentine

Per far fronte ai picchi di lavoro stagionali, le imprese del settore terziario, distribuzione e servizi della provincia di Vicenza, la cui attività è legata ai flussi turistici, possono assumere all’occorrenza lavoratori con contratto a tempo determinato.

Confcommercio Vicenza ha, infatti, firmato un accordo sui contratti a tempo determinato nelle località turistiche, che individua gli ambiti in cui le aziende del settore terziario, distribuzione e servizi della provincia possono beneficiarne per gestire i periodi di più intensa attività.

Le parti hanno confermando, in tal senso, la validità e piena applicabilità dell’articolo 75 del CCNL Terziario, superando la diversità normativa finora esistente tra le aziende del settore turismo e quelle del settore terziario operanti nelle località turistiche.

Pertanto, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente CCNL del Terziario , Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL in data 22 marzo 2024, che pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano località a prevalente vocazione turistica.

Queste le località interessate, suddivise in due gruppi: Comuni montani (Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Recoaro Terme, Roana, Rotzo, Tonezza del Cimone) e città d'arte (Bassano del Grappa, Marostica, Schio, Thiene e Vicenza). I periodi di "stagionalità" sono stati fissati dall’1 dicembre al 31 marzo, nelle due settimane che precedono e seguono la Pasqua, e dal primo giugno al 30 settembre.

Inoltre, si individuano i periodi di stagionalità:
• dal primo dicembre al trentuno marzo,
• nelle due settimane che precedono e seguono la Pasqua,
• dal primo giugno al trenta settembre di ogni anno.

Inoltre, sono state individuate le attività “soggette a intensificazione stagionale dell’attività”, che nelle località montane sono tutte le imprese che applicano il CCNL Terziario, mentre nelle città d’arte sono interessate soprattutto le attività al dettaglio, in quanto maggiormente coinvolte dai flussi turistici.

Il Datore di Lavoro che intenda assumere a tempo determinato per intensificazione stagionale dell’attività dovrà riportare nel contratto di lavoro individuale i riferimenti al suddetto accordo territoriale.

Le imprese vicentine aderenti al sistema Confcommercio, che rientrano nei parametri stabiliti dall’accordo, potranno pertanto stipulare contratti a tempo determinato, derogando alle regole proprie che limitano il ricorso a tale tipologia di contratto di lavoro.

di Assia Olivetta

Fonte contrattuale