Inadempimento dell'obbligo del datore di garantire l'igiene dei dispositivi di protezione
I lavoratori che vi abbiano provveduto hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la pulizia degli indumenti di protezione forniti dal datore di lavoro (Cassazione - ordinanza 27 marzo 2025 n. 8152, sez. lav.)
Inadempimento dell'obbligo del datore di garantire l'igiene dei dispositivi di protezione
I lavoratori che vi abbiano provveduto hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la pulizia degli indumenti di protezione forniti dal datore di lavoro (Cassazione - ordinanza 27 marzo 2025 n. 8152, sez. lav.)
La Corte di appello di Bari rigettava la domanda di alcuni lavoratori, con qualifica di operaio e mansioni di addetti al servizio di nettezza urbana e extraurbana i quali, sul presupposto della natura di dispositivi individuali di protezione delle divise che erano tenuti a indossare, avevano chiesto la condanna della s.p.a. datrice di lavoro al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale scaturito dall'inadempimento datoriale dell'obbligo di assicurare le condizioni igieniche di tali dispositivi di protezione.
La Corte territoriale, in particolare, riteneva che i dipendenti in questione non avessero adeguatamente provato il danno asseritamente patito per effetto dell'inadempimento datoriale.
Avverso tale decisione i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ha ritenuto fondate le doglianze dei lavoratori, richiamando, preliminarmente, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore; ne discende la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I.; con la conseguenza che i lavoratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per la pulizia degli indumenti di protezione forniti dal datore di lavoro. Per "indumenti di lavoro specifici" si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi, oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie; pertanto, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo richiamato.
Ebbene, nel caso di specie la sentenza impugnata non aveva fatto corretta applicazione dei suddetti principi; pacifico era, infatti, l'inadempimento del soggetto datore di lavoro all'obbligo legale di manutenere gli indumenti configuranti dispositivi individuali di protezione, con conseguente necessità per i lavoratori di provvedervi a proprie spese.
La Corte territoriale aveva erroneamente concluso che l' incongruità del parametro di riferimento indicato dai lavoratori - corrispondente alla retribuzione di un'ora di lavoro straordinario settimanale - fosse ostativa alla concreta determinazione del danno patrimoniale legato all'incombente. Di contro, i lavoratori avevano articolato prova orale relativa alle spese affrontate, prova della quale denunciavano la ingiusta negazione. Invero, l'ammissione della istanza istruttoria non poteva, come viceversa avvenuto, essere negata sulla base di una aprioristica ed apodittica valutazione di non credibilità ed esigibilità della eventuale deposizione resa dai testimoni, valutazione che invece sarebbe, in ipotesi, potuta scaturire solo dal concreto espletamento della prova il cui esito e le cui acquisizioni, ove ritenute attendibili, avrebbero dovuto essere confrontate con il complesso delle emergenze in atti al fine di verifica della entità del danno patrimoniale.
di Chiara Ranaudo
Fonte normativa