giovedì, 03 aprile 2025 | 18:46

Salari medi e convenzionali per il calcolo di malattia, maternità e paternità

L'Istituto ha determinato gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi, in favore dei lavoratori soci di società e di enti cooperativi, lavoratori agricoli a tempo determinato, compartecipanti familiari e piccoli coloni, lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale, lavoratori domestici, lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata (INPS - circolare 02 aprile 2025, n. 72)

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Salari medi e convenzionali per il calcolo di malattia, maternità e paternità

L'Istituto ha determinato gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi, in favore dei lavoratori soci di società e di enti cooperativi, lavoratori agricoli a tempo determinato, compartecipanti familiari e piccoli coloni, lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale, lavoratori domestici, lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata (INPS - circolare 02 aprile 2025, n. 72)

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi devono essere utilizzati gli importi di seguito indicati, distinti per ciascuna categoria di lavoratori.

Soci di società e cooperative

 Le indennità spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga ricadenti nell'anno 2025 sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari per il 2025 a 57,32 euro.

Lavoratori agricoli a tempo determinato

 Le indennità sono liquidate prendendo a riferimento la retribuzione di base, comunque in misura non inferiore al minimale di legge che è pari per il 2025 a 50,99 euro.

Compartecipanti familiari e piccoli coloni

In attesa dei salari definitivi per l'anno 2025, le indennità devono essere liquidate utilizzando, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all'anno 2024. In particolare, per le indennità di malattia deve essere utilizzato il reddito valido per l'anno 2024 pari a 63,06 euro.

Lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale

 Le indennità sono liquidate in base alle retribuzioni convenzionali determinate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con il decreto 16 gennaio 2025.

Lavoratori domestici

 Le indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell'anno 2024, sono liquidate utilizzando le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

- 8,40 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 9,48 euro;

- 9,48 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,48 euro e fino a 11,54 euro;

- 11,54 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 11,54 euro;

- 6,11 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali

Le indennità di maternità/paternità e per congedo parentale, relative alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2025 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2024, sono liquidate in base alla retribuzione giornaliera pari a 50,99 euro (l'importo reddituale di riferimento per il diritto agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è pari a 9.456,53 euro).

Artigiani e commercianti

Le indennità di maternità/paternità e per congedo parentale relative ad eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2025 sono liquidate in base alla retribuzione giornaliera pari a 57,32 euro (l'importo reddituale di riferimento per il diritto agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è pari a 9.456,53 euro);

Pescatori

Le indennità di maternità/paternità e per congedo parentale relative ad eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2024 sono liquidate in base alla retribuzione giornaliera pari a 31,85 euro (l'importo reddituale di riferimento per il diritto agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è pari a 9.456,53 euro).

Soggetti iscritti alla gestione separata

Le indennità per degenza ospedaliera e le indennità di malattia assimilata di cui all'articolo 8, comma 10, della Legge n. 81/2017 sono liquidate in base ai seguenti importi:

- 52,87 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;

- 79,30 euro (24%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;

- 105,74 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Le indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della Legge n. 296/2006 e all'articolo 24, comma 26, del Decreto-Legge n. 201/2011 sono liquidate in base ai seguenti importi:

- 26,43 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;

- 39,65 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;

- 52,87 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

L'importo reddituale di riferimento per il diritto agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è pari a 9.456,53 euro.

Assegno di maternità dei Comuni

Per le nascite avvenute nel 2025, nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2025, la misura dell'assegno di maternità di base (articolo 74 del D.lgs n. 151/2001) e il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sono:

- assegno di maternità di base (in misura piena) pari a 407,40 euro mensili per complessivi 2.037,00 euro;

- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a 20.382,90 euro.

Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui

L'importo dell'assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (art. 75 del D.lgs n. 151/2001), valido per le nascite avvenute nel 2025 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2025, è pari, nella misura intera, a 2.508,04 euro.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - circolare 02 aprile 2025, n. 72