venerdì, 04 aprile 2025 | 11:03

Piccola proprietà contadina: decadenza dalle agevolazioni fiscali

Con la risposta del 03 aprile 2025 n. 86, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in tema di decadenza dalle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina

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Piccola proprietà contadina: decadenza dalle agevolazioni fiscali

Con la risposta del 03 aprile 2025 n. 86, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in tema di decadenza dalle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina

Nel caso di specie, una società istante, iscritta nel registro delle imprese agricole presso la Camera di Commercio, intende procedere alla rivendita dei fondi rustici, prima del decorso dei cinque anni dalla data di acquisizione, a favore di altro coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale. In tal senso, la società chiede se la suddetta alienazione, possa determinare la decadenza dall'agevolazione per la piccola proprietà contadina fruita.

In via preliminare, l'Agenzia ricorda che l'art. 2, co. 4-bis, DL 30 dicembre 2009, n. 194, conv. in L 26 febbraio 2010, n. 25, stabilisce che al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Tuttavia, l'art. 11, DLgs 18 maggio 2001, n. 228 prevede che l'estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto. Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, nella sentenza n. 32149 del 31 ottobre 2022, ha precisato che nel momento in cui l'imprenditore chiede l'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge, è consapevole delle condizioni poste dal legislatore per fruirne e di conseguenza, ove intenda mantenerle, deve organizzare la propria impresa in modo da poter ottemperare alle suddette condizioni. Con particolare riferimento alle cause di decadenza, la Suprema Corte ha altresì chiarito che l'art. 2, co. 4-bis, DL n. 194/2009, in quanto norma che prevede una agevolazione tributaria, è di stretta interpretazione, con la conseguenza che ciò che rileva, ai fini della decadenza dalla agevolazione, è il fatto oggettivo della cessazione della coltivazione diretta, mentre il legislatore non attribuisce valenza alle ragioni per le quali ciò avviene.

Come emerge chiaramente dal testo normativo, nel porre quale condizione di non decadenza dall'agevolazione in esame la non alienazione del fondo prima del trascorso dei cinque anni dalla data di acquisizione, il Legislatore ammette quale unica eccezione l'alienazione del fondo o la sua concessione in godimento a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo. La decadenza dall'agevolazione in esame, pertanto, non può essere neutralizzata dalla circostanza per cui la rivendita infra-quinquennale venga disposta a favore di altro soggetto avente diritto, se quest'ultimo è diverso da uno dei soggetti puntualmente indicati dalla norma.

In conclusione, la vendita dei suddetti fondi a favore di un soggetto diverso dal coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado, esercente l'attività di imprenditore agricolo, comporta la decadenza dall'agevolazione fruita dalla società, ai sensi dell'art. 2, co. 4-bis, DL n. 194 del 2009.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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