ISEE 2025: dal 3 aprile esclusi buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio
L'Inps fornisce indicazioni in merito alle modifiche apportate al Regolamento ISEE (INPS - circolare 03 aprile 2025 n. 73)
ISEE 2025: dal 3 aprile esclusi buoni fruttiferi postali e libretti di risparmio
L'Inps fornisce indicazioni in merito alle modifiche apportate al Regolamento ISEE (INPS - circolare 03 aprile 2025 n. 73)
Il Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 14 gennaio 2025, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, entrato in vigore il 5 marzo 2025, modifica il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)".
A seguito delle modifiche apportate dal cit. DPCM n. 13 del 2025, nel Regolamento ISEE sono state recepite disposizioni emanate successivamente all'entrata in vigore del medesimo, in particolare:
1) l'articolo 2-sexies del DL 29 marzo 2016, n. 42 (conv., con modif., dalla L 26 maggio 2016, n. 89), che ha previsto:
- l'esclusione dai redditi ai fini ISEE dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF, percepiti in ragione di una condizione di disabilità;
- la riformulazione della disciplina relativa alla sottrazione dall'ISEE del trattamento percepito ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento dello stesso;
- l'introduzione della maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza per ogni componente del nucleo con disabilità media, grave o non autosufficiente, sopprimendo contestualmente alcune previsioni del Regolamento ISEE che escludevano dal computo dei redditi alcune spese o importi forfettari a titolo di franchigia, in relazione alla presenza di soggetti non autosufficienti o con disabilità;
2) l'articolo 10 del DLgs 15 settembre 2017 n. 147, che ha previsto:
- l'introduzione della DSU precompilata, che consente di acquisire nella DSU i dati già disponibili presso le Amministrazioni pubbliche;
- la modifica del periodo di validità della DSU, prevedendo che la stessa abbia validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre;
- la modifica dell'anno di riferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare, prevedendo che sia il secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU;
- la modifica del periodo di validità dell'ISEE corrente e l'estensione dell'utilizzo nel caso di rilevanti variazioni del patrimonio.
Tra le novità, peraltro, l'esclusione dalla determinazione del valore dell'ISEE, nel limite complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato, dei buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e dei libretti di risparmio postale.
Con il DM 2 aprile 2025, n. 75 sono stati approvati il modello aggiornato della DSU e le relative istruzioni, che sostituiscono dal 3 aprile 2025 il precedente modello DSU e le relative istruzioni.
Dal 3 aprile 2025 è possibile, pertanto, non indicare o ridurre nel Quadro FC2, sezione I e II, del Modulo FC.1 della DSU Mini o Integrale, il valore dei titoli di Stato, dei buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, dei libretti di risparmio postale, posseduti alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare. Per la DSU corrente è possibile applicare le medesime modalità nel Quadro S5 del Modello MS con riferimento al patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dall'anno precedente a quello di presentazione della DSU. Il valore dei predetti rapporti mobiliari, eccedente il valore complessivo di 50.000 euro per nucleo familiare, deve essere riportato nei Quadri sopraindicati.
Per le DSU precompilate è onere del dichiarante eliminare o ridurre il valore dei rapporti finanziari precompilati dall'Agenzia delle Entrate per le predette tipologie di rapporto fino a un valore complessivo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.
I cittadini che hanno già presentato a decorrere dal 1° gennaio 2025 la DSU per l'attestazione ISEE e che vogliano avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4-bis, del Regolamento ISEE devono presentare una nuova DSU.
di Francesca Esposito
Fonte normativa