Prestazioni complesse e beni immobili: l'IVA per i servizi legati allo sport
Forniti chiarimenti sul trattamento IVA applicabile a una prestazione di servizi complessa, connessa alla pratica sportiva in un impianto sportivo, resa da un soggetto che non riveste la qualifica di ente senza scopo di lucro (AdE - risposta 03 aprile 2025, n. 87)
Prestazioni complesse e beni immobili: l'IVA per i servizi legati allo sport
Forniti chiarimenti sul trattamento IVA applicabile a una prestazione di servizi complessa, connessa alla pratica sportiva in un impianto sportivo, resa da un soggetto che non riveste la qualifica di ente senza scopo di lucro (AdE - risposta 03 aprile 2025, n. 87)
La risposta chiarisce i criteri per l’individuazione del trattamento IVA in presenza di servizi accessori e beni immobili.
Il caso: un pacchetto sportivo in un impianto turistico
L’istante è una società che offre, in ambito turistico-sportivo, un pacchetto comprendente:
- accesso a impianti sportivi (es. campi da padel),
- servizi di prenotazione e noleggio attrezzature,
- altri servizi complementari alla pratica sportiva.
La prestazione viene offerta a pagamento, ed è svolta da un soggetto diverso dagli enti di tipo associativo “non lucrativo”. Il quesito riguarda la corretta qualificazione IVA di tale prestazione complessa.
La prestazione complessa e il collegamento con l’immobile
L’Agenzia qualifica l’intervento come prestazione unica e complessa, nella quale gli elementi accessori (noleggio, prenotazione, servizi ausiliari) non assumono rilievo autonomo, ma sono funzionali e strumentali all’utilizzo dell’impianto sportivo, che costituisce l’elemento principale.
Ne consegue che la prestazione deve considerarsi legata a un bene immobile, poiché il servizio è direttamente connesso con l’uso e lo sfruttamento di una struttura sportiva.
Disciplina IVA applicabile: niente esenzione senza la qualifica di ente non commerciale
L'art. 36-bis DL 22 giugno 2023, n. 75 prevede l’esenzione IVA per alcune prestazioni sportive rese da organismi senza fini di lucro, a favore di persone che praticano sport. Tuttavia, l’Agenzia ribadisce che tale esenzione non si applica ai soggetti commerciali, anche se erogano le medesime prestazioni.
Nel caso di specie, essendo il prestatore un soggetto commerciale, la prestazione unica e complessa – pur con finalità sportiva – è soggetta ad IVA, in quanto non rientra tra quelle esenti per carenza del requisito soggettivo.
Chiarimenti sull’aliquota: ordinaria salvo specifiche riduzioni
L’Agenzia non entra nel merito dell’aliquota applicabile, ma ricorda implicitamente che, in assenza di una specifica previsione agevolativa, la prestazione sarà assoggettata all’aliquota IVA ordinaria. Solo in presenza di un’esplicita riconduzione a una delle attività elencate nella Tabella A, Parte III o IV, si potrebbe applicare un’aliquota ridotta.
Rilevanza per il settore turistico e sportivo
La risposta conferma un principio di coerenza con l’orientamento europeo: ciò che rileva è la natura del soggetto prestatore, non solo la finalità dell’attività. Gli operatori economici che offrono esperienze sportive o ricreative devono quindi prestare attenzione a:
- distinguere correttamente le componenti accessorie;
- valutare la riconducibilità a prestazioni immobiliari;
- applicare l’IVA in mancanza dello status di ente non lucrativo.
di Anna Russo
Fonte normativa
Approfondimenti