lunedì, 07 aprile 2025 | 11:36

Riqualificazione energetica: non c'è decadenza automatica in caso di tardivo invio all'ENEA

In materia di detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica, l’omesso o tardivo invio della comunicazione all’ENEA non comporta, di per sé, la decadenza dal beneficio fiscale (Cassazione - 26 marzo 2025, n. 8019, sez. trib.)

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Riqualificazione energetica: non c'è decadenza automatica in caso di tardivo invio all'ENEA

In materia di detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica, l’omesso o tardivo invio della comunicazione all’ENEA non comporta, di per sé, la decadenza dal beneficio fiscale (Cassazione - 26 marzo 2025, n. 8019, sez. trib.)

Il caso oggetto di giudizio

Il ricorrente aveva dedotto, in tre rate annuali, le spese sostenute nel 2007 per interventi di riqualificazione energetica, avvalendosi della detrazione del 55% prevista dall'art. 1, commi 344-349 L n. 296/2006. In sede di controllo automatico, l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la detrazione per mancato invio della comunicazione all’ENEA entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, previsto dall’art. 4, DM 19 febbraio 2007.

Il contribuente risultava soccombente in entrambi i gradi di merito. Di qui il ricorso in Cassazione.

Le motivazioni della Corte

La Corte, con un’articolata motivazione, ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando un principio di diritto di particolare rilevanza:

"In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l'inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'ENEA, ai sensi dell'art. 4, DM 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione che, in assenza di una espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da una interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l'adempimento è prescritto."

La Suprema Corte ribadisce così quanto già affermato in precedenti decisioni, sottolineando che l’obbligo di comunicazione all’ENEA ha natura meramente informativa e statistica, e non può essere considerato presupposto costitutivo del diritto alla detrazione in assenza di una chiara disposizione legislativa.

Effetti sull’attività dell’Agenzia e sul contenzioso

La pronuncia sconfessa l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria che aveva subordinato la spettanza dell’agevolazione al rispetto formale del termine di 90 giorni, senza che vi fosse una previsione normativa in tal senso. In questo contesto, la Corte riafferma il principio di tassatività delle cause di decadenza in materia tributaria, in linea con i criteri di legalità e tutela del contribuente.

L’argomentazione dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui la comunicazione tardiva – peraltro effettuata dopo l’avvio del controllo – invaliderebbe l’intera agevolazione, è ritenuta priva di fondamento, non essendo tale onere informativo collegato ad alcuna sanzione sostanziale in caso di omissione o ritardo.

L’ordinanza si chiude con la cassazione della sentenza impugnata e l’accoglimento della domanda del contribuente, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.

di Anna Russo

Fonte normativa


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