martedì, 08 aprile 2025 | 10:57

Regime PEX: deducibilità dei costi per plusvalenze esenti

Con la risposta del 07 aprile 2025 n. 90, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei costi connessi alla realizzazione di plusvalenze esenti

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Regime PEX: deducibilità dei costi per plusvalenze esenti

Con la risposta del 07 aprile 2025 n. 90, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei costi connessi alla realizzazione di plusvalenze esenti

Nel caso in esame, una società ha introdotto un piano di incentivazione denominato, finalizzato a premiare il contributo del management alla creazione di valore in relazione alla gestione degli investimenti. Il piano si sostanzia nel riconoscimento di un elemento aggiuntivo della remunerazione, configurato come bonus straordinario collegato al risultato economico/ finanziario conseguito in occasione di operazioni di dismissione, totale o parziale, di partecipazioni ovvero di quotazione di una società partecipata su un mercato regolamentato e/o di un sistema multilaterale di negoziazione, italiano o estero, che generino un significativo extra valore.

Il premio rappresenta, dunque, un'integrazione straordinaria del trattamento economico del dipendente, di cui costituisce una parte variabile e condizionata al verificarsi di eventi futuri e incerti ed è soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa pro tempore applicabile. Più in dettaglio, il premio è erogato in occasione dei predetti eventi di liquidità ai beneficiari purché alla data dell'assegnazione del premio il rapporto di lavoro sia ancora in essere.

Tanto premesso, la società chiede di conoscere quale sia il trattamento fiscale da accordarsi ai predetti premi corrisposti e da corrispondere in futuro ai beneficiari in forza del predetto piano di incentivazione, e in particolare se le predette remunerazioni premiali a tale titolo erogate ai dipendenti in occasione di operazioni di cessione di partecipazioni che godono dei requisiti pex siano interamente deducibili ai fini IRES.

Innanzitutto, l'Agenzia ricorda che l'art. 4, lett. e), L 7 aprile 2003, n. 80, in attuazione della quale è stata emanata la disciplina in materia di participation exemption di cui all'art. 87 del TUIR, prevede l'indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l'esenzione. Questo principio è stato chiarito nella circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, la quale precisa che i costi specificamente inerenti alla cessione devono essere individuati, in primo luogo, negli oneri accessori sostenuti in occasione della cessione della partecipazione (ad esempio, spese notarili, spese per perizie tecniche ed estimative, provvigioni dovute agli intermediari, ecc.), nonché in altri eventuali oneri che siano specificamente e non solo ''indistintamente” collegati alla realizzazione della plusvalenza esente.

Successivamente alle modifiche del regime di participation exemption introdotte dall'art. 5 del DL 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla L 2 dicembre 2005, n. 248, la circolare n. 10/E del 13 marzo 2006 ha ulteriormente precisato che, con riferimento agli oneri accessori di diretta imputazione sostenuti per il compimento della cessione che genera una plusvalenza che si qualifica per il regime di esenzione, nulla è mutato rispetto al regime previgente, nel senso che tali costi essendo portati direttamente ad abbattimento dei corrispettivi della cessione medesima divengono deducibili in misura corrispondente alla misura della tassazione subita dalla plusvalenza.

Per quanto concerne gli altri costi connessi alla cessione della partecipazione, che non sono computati nella determinazione della plusvalenza, continua ad applicarsi il regime di indeducibilità previsto dall'art. 109, co. 5, del TUIR. Gli stessi, pertanto, dovranno essere ripresi a tassazione nella medesima misura in cui il provento correlato è considerato esente.

In conclusione, i premi contabilizzati come riduzione della plusvalenza non possono essere considerati deducibili in modo indistinto, poiché esiste un legame diretto con la realizzazione della plusvalenza esente. Pertanto, i premi devono ritenersi deducibili in misura corrispondente alla misura della tassazione subita dalla plusvalenza.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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