mercoledì, 09 aprile 2025 | 12:29

Procedura di revoca delle dimissioni e oneri di comunicazione al datore di lavoro

Il lavoratore che attiva la procedura telematica di revoca delle dimissioni attraverso il canale dedicato è onerato della trasmissione del relativo modulo non solo alla DTL ma anche al datore di lavoro, restando l'atto di revoca un atto recettizio (Corte Appello Napoli - sentenza 24 marzo 2025 n. 1136, sez. lav.).

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Procedura di revoca delle dimissioni e oneri di comunicazione al datore di lavoro

Il lavoratore che attiva la procedura telematica di revoca delle dimissioni attraverso il canale dedicato è onerato della trasmissione del relativo modulo non solo alla DTL ma anche al datore di lavoro, restando l'atto di revoca un atto recettizio (Corte Appello Napoli - sentenza 24 marzo 2025 n. 1136, sez. lav.).

Il caso

Un lavoratore proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva rigettato la sua domanda di impugnativa del licenziamento orale e di reintegra in servizio.
Nel caso concreto, pacifico il rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso con la società, risultava che il dipendente avesse rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa, regolarmente comunicate alla datrice di lavoro ed alla DTL, salvo, poi, revocarle nella stessa giornata, avvalendosi, come aveva fatto per le dimissioni, della procedura telematica prevista dalla legge ai fini della validità di tali atti.
La società datrice di lavoro in primo grado, aveva, però, negato di avere ricevuto la pec di avvenuta revoca delle dimissioni, sostenendo di avere ricevuto solo quella delle dimissioni, di qui la piena efficacia delle stesse e l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore a cui aveva fatto seguito la stipula tra le parti di un contratto di lavoro a tempo determinato ritualmente prodotto, la cui sottoscrizione non era stata formalmente disconosciuta dal lavoratore.
Il lavoratore, in particolare, censurava la decisione di primo grado, sostenendone l'erroneità per avere ritenuto non provata la revoca delle sue dimissioni, nonostante vi fosse agli atti la ricevuta rilasciatagli dal Ministero del Lavoro, da cui si evinceva tanto la data di invio delle dimissioni per giusta causa che la pec del datore di lavoro; il Tribunale aveva ritenuto che il medesimo lavoratore dovesse dimostrare, con un documento diverso da quello depositato (ricevuta di revoca delle dimissioni), la circostanza che la stessa revoca fosse pervenuta al datore di lavoro.
Il lavoratore, di contro, ritenendo di aver operato secondo quanto previsto alla normativa in materia di dimissioni, asseriva di aver regolarmente revocato le dimissioni rassegnate e chiedeva la declaratoria di nullità/inefficacia del licenziamento, per difetto di forma scritta, con le conseguenze reintegratorie e risarcitone previste dall'art. 2, DLgs. n. 23/15 per il licenziamento orale.

La decisione della Corte d’Appello

I giudici di merito hanno innanzitutto escluso la sussistenza, nel caso di specie, di un licenziamento orale, della cui prova, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, è onerato il lavoratore che lo impugna, e hanno ritenuto insussistente la prova della risoluzione del rapporto di lavoro ad opera della società, ossia la prova di un provvedimento espulsivo del datore di lavoro.
Risultava, inoltre, che l'attività lavorativa alle dipendenze della società fosse ripresa in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato, che, diversamente da quanto sostenuto dal lavoratore, non era affatto assorbito dal dedotto e non provato licenziamento, ma rappresentava una novazione del precedente rapporto, ormai cessato in conseguenza delle sue dimissioni, dal momento che lo stesso non aveva fornito la prova che la revoca delle stesse fosse pervenuta al datore di lavoro, trattandosi comunque di un atto recettizio.
Quanto alla revoca delle dimissioni, in particolare, i giudici di merito hanno chiarito che il lavoratore è tenuto non solo ad attivare la procedura telematica attraverso il canale dedicato ma anche alla trasmissione del relativo modulo sia alla DTL che al datore di lavoro.
Pertanto, nel caso sottoposto ad esame, era onere del dipendente comunicare l'atto di revoca delle dimissioni anche al datore e di fronte alla contestazione dello stesso di non avere ricevuto tale comunicazione, ma solo quella delle dimissioni, lo stesso lavoratore avrebbe dovuto dare la prova del corretto invio della revoca alla società; questo perchè, come chiarito dalla Suprema Corte, la procedura protetta non altera la natura dell'atto di dimissioni e dell'atto di revoca delle dimissioni, quali negozi unilaterali recettizi, che richiedono, ai fini dell'efficacia dell'atto, il rispetto di determinate forme (di natura telematica). In assenza della prova del corretto completamento della procedura della revoca delle dimissioni, mediante l'invio delle stesse al datore di lavoro, deve ritenersi, dunque, che le dimissioni inviate dal dipendente in sede protetta fossero valide e non revocate.

di Chiara Ranaudo

Fonte normativa