Credito d’imposta alle fondazioni bancarie incorporanti: istituito il codice tributo 7039
Con la Risoluzione n. 26/E del 10 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti
Credito d’imposta alle fondazioni bancarie incorporanti: istituito il codice tributo 7039
Con la Risoluzione n. 26/E del 10 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per la fruizione del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti
L’art. 1, co. 396, L 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto un credito d’imposta pari al 75% delle erogazioni in denaro effettuate dalle fondazioni bancarie incorporanti a favore dei territori in cui operavano le fondazioni incorporate, a condizione che tali aree versino in gravi difficoltà socio-economiche, come previsto dal successivo comma 397.
Si tratta di una misura di sostegno destinata a incentivare i processi di fusione tra fondazioni di origine bancaria, assicurando la continuità delle attività filantropiche e il supporto ai territori economicamente svantaggiati.
Le caratteristiche del credito
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, ai sensi dell’art. 17 DLgs 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal periodo d’imposta in cui lo stesso è stato riconosciuto (comma 399);
- è cedibile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità definite dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2023, ma non è ulteriormente cedibile (comma 400);
- è visibile nel cassetto fiscale del soggetto beneficiario o del cessionario.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito, l’Agenzia ha istituito il codice tributo:
- 7039 – Credito d’imposta spettante alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate - art. 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Il codice deve essere utilizzato nel modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’errata trasmissione comporta il rifiuto dell’operazione.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo va indicato:
- nella sezione “Erario”;
- nella colonna “importi a credito compensati”, per l’utilizzo del credito;
- oppure nella colonna “importi a debito versati”, in caso di riversamento;
- il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno in cui il credito è stato riconosciuto, nel formato “AAAA”.
I controlli e il ruolo dell’ACRI
L’Agenzia, in fase di elaborazione degli F24, verifica la legittimità dell’utilizzo del credito confrontando i dati:
- con l’elenco delle fondazioni trasmesso dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa (ACRI);
- con gli importi dei crediti effettivamente riconosciuti e fruibili;
- con le eventuali variazioni o revoche comunicate successivamente.
Modelli F24 non conformi a tali verifiche saranno scartati.
Il credito in caso di cessione
Il credito può essere ceduto, nel rispetto delle norme civilistiche (artt. 1260 e ss cc), solo se già riconosciuto dall’Agenzia. Il cessionario potrà utilizzarlo alle medesime condizioni del cedente, con le stesse modalità e limitazioni.
di Anna Russo
Fonte normativa