venerdì, 11 aprile 2025 | 13:40

Lavoratore di prima occupazione: deducibilità dei contributi di previdenza complementare

L'arco temporale dei cinque anni per il calcolo dei contributi da dedurre oltre il limite di 5.164,57 euro annui parte dal primo impiego, a prescindere dai precedenti contributi versati dai familiari (AdE - risoluzione 10 aprile 2025 n. 25/E)

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Lavoratore di prima occupazione: deducibilità dei contributi di previdenza complementare

L'arco temporale dei cinque anni per il calcolo dei contributi da dedurre oltre il limite di 5.164,57 euro annui parte dal primo impiego, a prescindere dai precedenti contributi versati dai familiari (AdE - risoluzione 10 aprile 2025 n. 25/E)

Nella fattispecie oggetto d'interpello l'Istante, in relazione all'applicazione dell'art. 8, co. 6, del dlgs. 5 dicembre 2005, n. 252, che disciplina la deduzione dei contributi versati per la partecipazione alle forme di previdenza complementare per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, dichiara:

- di essere stato iscritto alla previdenza complementare, per la prima volta, nell'agosto 2009 (essendo minorenne) da parte dei suoi genitori, i quali hanno dedotto, fino all'anno di imposta 2018, i relativi contributi;

- che la sua prima occupazione è stata a luglio 2019 (contributi previdenziali versati in gestione separata nel 2019 e 2020, gestione dipendenti pubblici dal 2021);

- che dal 2019 ha contribuito, in prima persona, al fondo di previdenza al quale è stato iscritto nel 2009 e ha dedotto quanto accantonato in previdenza complementare negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 (i primi cinque di occupazione);

- di aver aderito nel mese di agosto 2021, al Fondo negoziale trasferendo l'intero montante del fondo di previdenza complementare a cui è stato iscritto per la prima volta nel 2009.

Ciò premesso, l'Istante chiede se per chi è stato iscritto dai genitori a forma di previdenza complementare, i primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare decorrano dall'anno d'imposta dell'inizio della prima occupazione (nel caso di specie, dal 2019) e se il plafond maturato corrisponda alla differenza, se positiva, tra 25.822,85 euro e quanto dedotto direttamente dall'interessato, a prescindere da quanto è stato dedotto da coloro di cui era a carico in ragione dei versamenti alla posizione previdenziale del congiunto, negli anni antecedenti alla prima occupazione del contribuente.

In virtù di quanto esposto, l'Istante, quindi, in base a quanto dichiarato è lavoratore di prima occupazione dal 2019 e, in tale anno, risulta iscritto ad una forma di previdenza complementare.

Pertanto, in applicazione della normativa vigente, l'ulteriore plafond di deducibilità, previsto dal citato art. 8, co. 6 del d.lgs. n. 252 del 2005, va calcolato considerando il quinquennio di contribuzione decorrente dall'anno 2019, anno di prima occupazione in cui l'Istante risulta iscritto ad una forma di previdenza complementare, non rilevando che l'iscrizione alla previdenza complementare sia precedente.

Ai fini della determinazione dell'ulteriore plafond, non rileva il versamento dei contributi effettuato dai familiari e da questi dedotti dal proprio reddito complessivo negli anni dal 2009 al 2018, non sussistendo, in tale arco temporale, anche il presupposto della condizione di ''lavoratore di prima occupazione”.

Il plafond accumulato nei primi 5 anni di partecipazione (2019/2023) potrà essere utilizzato dall'Istante a partire dal 2024 nei limiti sopra specificati.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa