lunedì, 14 aprile 2025 | 10:44

Previdenza complementare: precisazioni sul calcolo dell'anzianità

Chiarimenti in merito al calcolo dell'anzianità di partecipazione, rilevante ai fini della riduzione dell'aliquota di tassazione, nel caso di iscrizione contemporanea a più forme pensionistiche complementari (AdE - risoluzione 11 aprile 2025 n. 29)

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Previdenza complementare: precisazioni sul calcolo dell'anzianità

Chiarimenti in merito al calcolo dell'anzianità di partecipazione, rilevante ai fini della riduzione dell'aliquota di tassazione, nel caso di iscrizione contemporanea a più forme pensionistiche complementari (AdE - risoluzione 11 aprile 2025 n. 29)

In particolare, il DLgs 5 dicembre 2005, n. 252 prevede, in relazione a determinate prestazioni, l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15 per cento, ridotta progressivamente fino al 9 per cento, in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari.

Nel caso di specie, un'associazione chiede di chiarire se, nel caso in cui l'aderente risulti iscritto contemporaneamente a più forme pensionistiche complementari, l'anzianità di partecipazione possa essere calcolata anche con riguardo al periodo maturato presso una forma pensionistica diversa da quella a cui viene richiesta la prestazione. In caso di risposta affermativa, l'associazione chiede se per far valere l'anzianità maturata l'aderente possa presentare alla forma pensionistica a cui è richiesta l'erogazione della prestazione, un'attestazione rilasciata da un'altra forma pensionistica, dalla quale risulti la data di adesione e la circostanza che la posizione non sia stata interamente riscattata.

Si rammenta che, l'art. 11, DLgs 5 dicembre 2005, n. 252 prevede che determinate prestazioni sono assoggettate alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

La normativa, dunque, ammette che l'aderente può simultaneamente essere iscritto a più fondi di previdenza complementare e che, a determinate condizioni, può accedere alle prestazioni pensionistiche.

Con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in forma di rendita che di capitale, nella circolare 18 dicembre 2007, n. 70/ E, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede di ritenuta, il "periodo di partecipazione" debba essere individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Ai fini della determinazione dell'aliquota della ritenuta applicabile alla prestazione è necessario individuare con esattezza l'anzianità complessiva.

Ai fini regolamentari, la COVIP nella Relazione per l'anno 2012 chiarisce che l'anzianità necessaria ai fini della maturazione degli otto anni previsti per accogliere alcune richieste di anticipazione non può essere limitata al periodo maturato presso il fondo al quale è stata presentata la richiesta di anticipazione, ma deve essere calcolata considerando la complessiva permanenza in forme pensionistiche complementari. In base alla citata normativa e alla predetta Relazione COVIP, dunque, l'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni non va riferita esclusivamente al periodo di iscrizione al fondo al quale è richiesta la prestazione, ma al periodo di partecipazione complessivamente maturato in relazione alle posizioni in essere alla data di richiesta della prestazione.

L'adesione contestuale a più forme di previdenza complementare comporta, quindi, che il periodo di partecipazione rilevante ai fini del calcolo dell'aliquota di tassazione applicabile alle anticipazioni e alle altre prestazioni pensionistiche deve essere definito tenendo conto anche di eventuali periodi di partecipazione pregressi maturati presso altre forme pensionistiche a cui l'aderente risulti contemporaneamente iscritto, diverse da quella a cui viene richiesta la prestazione.

In sostanza, nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore.

Ai fini della documentazione da produrre alla forma pensionistica alla quale viene richiesta la prestazione, il Fisco ritiene che l'altra forma pensionistica potrà attestare la data di adesione al fondo di previdenza complementare e la circostanza che la relativa posizione non è stata interamente riscattata. Ciò permetterà al fondo al quale viene richiesta la prestazione di tener conto dell'anzianità maturata anche nell'altro fondo.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa