Bonus nuovi nati: requisiti di accesso e presentazione della domanda
L'Inps illustra la disciplina del bonus e fornisce indicazioni per la presentazione delle relative domande (INPS - circolare 14 aprile 2025 n. 76)
Bonus nuovi nati: requisiti di accesso e presentazione della domanda
L'Inps illustra la disciplina del bonus e fornisce indicazioni per la presentazione delle relative domande (INPS - circolare 14 aprile 2025 n. 76)
La L 30 dicembre 2024, n. 207 (Manovra 2025), all'articolo 1, comma 206, prevede l'erogazione di un importo una tantum pari a 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.
Il bonus è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE.
Ai fini dell'accesso al bonus i richiedenti devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti.
I potenziali beneficiari del Bonus nuovi nati possono essere:
- cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi, residenti in Italia. Con riferimento alla natura e alla tipologia dei permessi di soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'UE, in applicazione della normativa UE e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustiziati possono accedere al bonus anche i cittadini extracomunitari in possesso di tipologie di permesso non espressamente elencati nell'articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025.
Con riferimento ai cittadini del Regno Unito, ai fini dell'accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia, gli stessi devono considerarsi equiparati ai cittadini dell'UE se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Qualora nei confronti dei suddetti cittadini risulti accertata la decorrenza del requisito della residenza anagrafica in data precedente o pari al 31 dicembre 2020 (attraverso le verifiche automatizzate sull'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR - o altri archivi anagrafici), non sono richiesti ulteriori titoli di soggiorno legale diversi da quelli già posseduti a tale data. Diversamente, nei confronti dei cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale successivamente al 31 dicembre 2020 si applicano le disposizioni dettate in materia di documenti di soggiorno per i cittadini extracomunitari.
Alla data di presentazione della domanda del bonus il genitore richiedente deve essere residente in Italia. Tale requisito deve sussistere dalla data dell'evento (nascita, adozione, affido preadottivo) alla data di presentazione della domanda.
Ai fini dell'accesso al bonus è necessario un ISEE nel cui nucleo è presente il figlio per il quale si chiede il contributo non superiore a 40.000 euro annui, escludendo dalla determinazione dell'indicatore le erogazioni relative all'Assegno unico e universale. Per la verifica del requisito economico si tiene conto dell'indicatore ISEE minorenni. neutralizzando da tale indicatore gli importi dell'AUU erogati ai componenti del nucleo.
ESEMPIO: nel caso di un indicatore ISEE per prestazioni ai minorenni con un parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del minore pari a 2,5 e un importo dell'AUU erogato di 1.500 euro, l'importo da escludere dal valore ISEE sarà pari a 600 euro (1.500:2,5). In questo caso, ad esempio, con un indicatore ISEE pari 40.400 euro, l'indicatore utilizzato ai fini del Bonus nuovi natiè pari a 39.800 (40.400 - 600) euro.
Data di nascita, adozione o affido preadottivo
Per accedere alla misura, il figlio deve essere nato o adottato dal 1° gennaio 2025. Per le adozioni il contributo può essere richiesto esclusivamente per i figli minorenni. Relativamente alle adozioni, in presenza di un provvedimento di affido preadottivo viene assunta come data di riferimento la data di ingresso del minore nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l'affidamento preadottivo.
Per le adozioni internazionali viene assunta come data di riferimento la data di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. In sede di prima attuazione, per i minori adottati a decorrere dal 1° gennaio 2025 con provvedimento di affido preadottivo antecedente a tale data è possibile richiedere il bonus nuovi nati con riferimento alla data della sentenza di adozione.
Il Bonus nuovi nati può essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno dei genitori. Nel caso di genitori non conviventi il bonus può essere richiesto dal genitore che convive con il figlio nato, adottato o in affido preadottivo.
Per il genitore incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore di quest'ultimo che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del nuovo nato. Il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online una delega a proprio nome per l'esercizio dei diritti del figlio minore.
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio.
ESEMPIO: nel caso in cui l'evento (nascita, affido preadottivo, adozione senza affido preadottivo) si sia verificato in data 16 luglio 2025, il bonus può essere richiesto entro il 14 settembre 2025.
Per inviare la domanda è necessario essere in possesso di un ISEE minorenni in corso di validità o avere presentato preliminarmente una DSU per il calcolo dell'ISEE per le prestazioni ai minori in cui è presente il figlio cui è riferito l'evento. Ai fini della verifica dei requisiti è assunto a riferimento per la prestazione l'ISEE minorenni valido alla data della domanda o relativo alla DSU presentata alla data della domanda.
Il servizio per la presentazione della domanda è accessibile attraverso i seguenti canali:
- portale web dell'Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale - SPID di
- Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS;
- utilizzando la funzione Bonus nuovi natidisponibile nell'app INPS mobile;
- Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Per gli eventi verificatisi prima della data del rilascio del nuovo servizio la domanda può essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal 14 aprile 2025. Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento, ove necessario.
Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti per accedere alla misura.
All'atto della domanda deve essere altresì indicata la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato. L'integrazione del servizio per la presentazione della domanda Bonus nuovi natial "Sistema Unico di Gestione IBAN" (SUGI) consente di selezionare uno degli eventuali IBAN già registrati e utilizzati presso l'Istituto per altre prestazioni o indicarne uno nuovo. Nel caso di accredito su IBAN area SEPA (extra Italia) è necessario allegare il modulo di identificazione finanziaria "MV70", denominato "Identificazione finanziaria Area SEPA - Financial identification SEPA", disponibile nella sezione "Moduli" del sito dell'INPS, se non già prodotto all'Istituto in occasione di precedenti richieste di pagamento.
L'Inps procede all'erogazione del bonus in ragione dell'ordine cronologico di arrivo (data e ora) delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti, nei limiti delle risorse stanziate nell'anno di presentazione della domanda.
Il bonus non concorre alla determinazione del reddito complessivo.
di Francesca Esposito
Fonte normativa