lunedì, 14 aprile 2025 | 12:12

CCNL CED: Versamento del secondo trimestre entro il 16 aprile al Fondo Easi

Scade il 16 aprile il termine per il versamento al Fondo di assistenza sanitaria EASI relativo al secondo trimestre per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED)

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CCNL CED: Versamento del secondo trimestre entro il 16 aprile al Fondo Easi

Scade il 16 aprile il termine per il versamento al Fondo di assistenza sanitaria EASI relativo al secondo trimestre per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED)

I lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati versano al Fondo EASI un contributo ordinario (quota trimestrale) e di una quota Una Tantum (quota di iscrizione).

La quota una tantum d'iscrizione è pari ad euro 40,00 e sarà conteggiata nella prima distinta utile emessa a seguito dell'iscrizione del dipendente mentre la quota da corrispondere per la copertura sanitaria del dipendente è fissata in euro 17,00 mensili per 12 mensilità, di cui euro 15,00 a carico del datore lavoro e euro 2,00 a carico di ciascun lavoratore iscritto al Fondo Easi.

Il datore di lavoro che ometta il versamento è tenuto a corrispondere al lavoratore in busta paga un elemento distinto della retribuzione di euro 36,00 per quattordici mensilità, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il Tfr.

Si ricorda che il versamento dei contributi avviene con cadenza trimestrale anticipata alle date:
- 16 gennaio il 1° trimestre - 1° gennaio - 31 marzo;
- 16 aprile il 2° trimestre - 1° aprile - 30 giugno;
- 16 luglio il 3° trimestre - 1° luglio - 30 settembre;
- 16 ottobre il 4 ° trimestre - 1° ottobre - 31 dicembre.

Il Fondo Easi, provvede trimestralmente in corrispondenza delle scadenze ad inviare all'indirizzo e-mail, comunicato all'atto dell'iscrizione, una distinta di pagamento contenente le seguenti informazioni:
- Coordinate bancarie;
- Causale di pagamento;
- Lista dei nominativi dei dipendenti che risultano in forza in azienda;
- Iscrizione (quota una tantum riferita ad una nuova iscrizione);
- Mesi di conguaglio (calcolo dei mesi per iscrizioni effettuate in date antecedenti al trimestre a cui si riferisce la distinta);
- Quota trimestrale (calcolata sul numero dei dipendenti in forza).

Per adempiere correttamente ai versamenti nel rispetto delle scadenze, l'azienda che non ha ricevuto la distinta di versamento è tenuta a contattare il Fondo al fine di evitare la sospensione della polizza sanitaria per il dipendente per mancato versamento delle quote dovute.

L’azienda ha l’onere, inoltre, di registrare tutte le variazioni (cessazioni, trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, cambi di indirizzo, ecc.) rispetto ai dati originariamente registrati, attraverso la procedura informatica entro non oltre 15 giorni dal verificarsi della causa di variazione come previsto dal regolamento.

di Assia Olivetta

Fonte contrattuale

VERBALE DI ACCORDO 9/3/2022