lunedì, 14 aprile 2025 | 17:13

ISA: ambito di applicazione dei benefici premiali

Individuati i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 cui sono riconosciuti i benefici premiali (AdE – provvedimento 11 aprile 2025 n. 176203)

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ISA: ambito di applicazione dei benefici premiali

Individuati i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 cui sono riconosciuti i benefici premiali (AdE – provvedimento 11 aprile 2025 n. 176203)

Per i contribuenti ai quali si applicano gli ISA è previsto uno specifico regime premiale (art. 9-bis, co. 11, DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L 21 giugno 2017, n. 96 e modificato dall'art. 14 DLgs 8 gennaio 2024, n. 1). In particolare è previsto:

a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;

b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;

c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;

d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;

e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo;

f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Al riguardo va tenuto in considerazione che i benefici previsti alle lettere a) e b), con riferimento all'imposta sul valore aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA per l'analogo periodo d'imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonchè della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Il presente provvedimento disciplina, per il periodo d'imposta 2024, le condizioni in presenza delle quali si rendono applicabili i benefici in argomento.

Con riferimento alla precedente lettera a) vengono pertanto previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente.

Nella prima ipotesi l'accesso al beneficio è subordinato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2024, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2025;

- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2026;

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta 2024.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

Nella seconda ipotesi l'accesso al beneficio è subordinato all'attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2024, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2025;

- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2026;

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta 2024.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

In tutte le ipotesi, si tratta della compensazione dei crediti di importo comunque superiore a 5.000 euro annui, atteso quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'articolo 3 del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

L'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di compensazione effettuate nell'anno è pari a 70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda.

Anche per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b), vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto dal contribuente.

Nella prima ipotesi è statuito che l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2025, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2026, per un importo non superiore a 70.000 euro annui, è condizionato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2024, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

Nella seconda ipotesi è statuito che, all'attribuzione di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2024, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2025, ovvero del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2026, per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

In tutte le ipotesi, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000 euro annui (art. 38-bis, co. 3, dpr 26 ottobre 1972, n. 633).

Anche in questo caso l'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di rimborso effettuate nell'anno è pari a 70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera c), l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30 legge 23 dicembre 1994, n. 724), è condizionato all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2024, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, ovvero ad un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera d), è statuito che l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (art. 39, co. 1, lett. d), secondo periodo, DPR 29 settembre 1973, n. 600, e art. 54, co. 2, secondo periodo, DPR 26 ottobre 1972, n. 633), è condizionata all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2024, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera e), è statuito che i termini di decadenza per l'attività di accertamento per l'annualità di imposta 2024, sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2024, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per quanto concerne, infine, il beneficio di cui alla precedente lettera f), è statuito che l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38, DPR 29 settembre 1973, n. 600, per il periodo d'imposta 2024, è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e all'attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) è inoltre necessario che:

- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali;

- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi ISA, compreso il caso in cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso ai benefici.

L'individuazione delle soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d'imposta 2023, tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a tale annualità. Sulla base di tali dati, emerge che una parte significativa dei contribuenti maggiormente affidabili, anche al netto di eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati, si attesta sopra la soglia individuata con il punteggio pari a 8; in particolare, prendendo in considerazione il livello medio dei redditi dichiarati, quale possibile parametro per valutare l'affidabilità del contribuente, a partire dalla classe di punteggio da 8 a 8,5, il relativo reddito medio risulta superiore al reddito medio dell'intera platea dei contribuenti che applicano gli ISA.

Al fine di far accedere ai benefici premiali di cui alle lettere c), d) ed f), particolarmente rilevanti ai fini dell'esercizio delle attività di controllo dell'Agenzia, i contribuenti che presentano profili di affidabilità più elevat, si è provveduto a graduare la soglia di accesso incrementandola di un importo pari a “0,5" per quanto riguarda i benefici premiali di cui alla lettera d) e di un importo pari a “1” per quelli di cui alle lettere c) ed f).

L'individuazione del livello di affidabilità per l'accesso ai benefici premiali di cui alle lettere a) e b), relativo alle soglie più elevate introdotte dalle modifiche operate dall'art. 14 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è stata effettuata tenuto anche conto di quanto indicato nella relazione illustrativa al medesimo decreto legislativo n. 1.

In tale documento viene, infatti, chiarito che, considerato che il richiamato comma 12 dell'articolo 9-bis prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali, con lo stesso provvedimento, ferme restando le attuali soglie di esonero, le più alte soglie individuate nella norma potranno essere correlate a livelli di affidabilità maggiori (ad esempio, soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 9).

Inoltre, al fine di consentire l'accesso ai benefici premiali anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità fiscale ripetuta nel tempo, si è provveduto a confermare i benefici previsti dalle lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell'articolo 9-bis, del decreto, ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2023 e 2024.

Il livello di affidabilità calcolato sulla base dei due anni d'imposta è individuato secondo i seguenti criteri: aumentandolo di un importo pari a “0,5”, per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 8 e 8,5 e mantenendo il medesimo valore per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 9.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

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