martedì, 15 aprile 2025 | 10:02

FONDO ARCO: contribuzione 1° trimestre 2025

Con circolare n. 2/2025, il Fondo Pensione Arco ha illustrato la regolamentazione relativa alla contribuzione del 1° trimestre 2025, prevista per il 22 aprile 2025

Newsletter Inquery

FONDO ARCO: contribuzione 1° trimestre 2025

Con circolare n. 2/2025, il Fondo Pensione Arco ha illustrato la regolamentazione relativa alla contribuzione del 1° trimestre 2025, prevista per il 22 aprile 2025

Il Fondo Nazionale di pensione complementare dei lavoratori dei settori Legno, sughero, mobile, arredamento e Boschivi/forestali, Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei, Maniglie (ARCO), al fine di facilitare gli adempimenti relativi alla prossima scadenza contributiva del 22 aprile 2025, ha illustrato la regolamentazione e le modalità operative da seguire.

Aliquote contributive per il CCNL dei lavoratori del settore lapidei escavazione sabbia industria

Dal 1° luglio 2024 la contribuzione ad ARCO sarà pari al 2,90% a carico dell’azienda, ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto. La nuova aliquota sarà dovuta a partire dalla contribuzione del 3° trimestre 2024 (luglio-agosto e settembre), in scadenza il 21 ottobre 2024.

Aliquote contributive per il CCNL dei lavoratori dei settori maniglie ed accessori per mobili

Dal 1° gennaio 2024 la contribuzione ad ARCO sarà pari al 2,30% a carico dell’azienda, ferma restando all’1,30% la contribuzione a carico dell’iscritto.

Aziende che hanno esclusivamente aderenti espliciti

Per le aziende che hanno esclusivamente aderenti espliciti, i versamenti del 1° trimestre 2025 sono previsti per il 22 aprile 2025.

La distinta di contribuzione relativa al 1° trimestre 2025, con competenza 1 gennaio 2025 - 31 marzo 2025, dovrà riportare:

- le contribuzioni relative al trimestre di tutti i dipendenti già iscritti in modo esplicito al 31 dicembre 2024;

- le contribuzioni dovute per i nuovi iscritti in modo esplicito, dal 1 gennaio 2025 - 31 marzo 2025, nei mesi compresi tra la data di adesione e il 31 marzo 2025 (il solo TFR per i nuovi iscritti del mese di gennaio 2025) e le quote di iscrizione a carico dei lavoratori.

A titolo esemplificativo:

Vedi tabella

Già iscritto ad ARCO in modo esplicito al 31/12/2024

- Versamenti relativi al 1° trim. 2025 (gennaio, febbraio, marzo)

Lavoratore che ha aderito ad ARCO in modo esplicito a gennaio 2025

- TFR dal mese di gennaio

- Contributo a carico lavoratore e azienda dal mese di febbraio

- Quota iscrizione: 10,33 € (a carico dei lavoratori)

Lavoratore che ha aderito ad ARCO in modo esplicito a febbraio 2025

- TFR dal mese di febbraio

- Contributo a carico lavoratore e azienda dal mese di marzo

- Quota iscrizione: 10,33 € (a carico dei lavoratori)

Lavoratore che ha aderito ad ARCO in modo esplicito a marzo 2025

- TFR del mese di marzo

- Quota iscrizione: 10,33 € (a carico dei lavoratori)


Aziende che hanno anche/solo aderenti taciti

Per le aziende che hanno anche/solo aderenti taciti, i versamenti del 1° trimestre 2025 sono previsti per il 22 aprile 2025.

I lavoratori dipendenti che non abbiano già espresso precedentemente in maniera tacita o esplicita la propria volontà in ordine al conferimento del TFR, hanno 6 mesi dalla data di assunzione per decidere se trasferire il TFR maturando a forme di previdenza complementare ovvero lasciarlo in azienda (Modalità ESPLICITA). In caso di mancata scelta formale del lavoratore nei 6 mesi, scatterà il silenzio-assenso: il TFR sarà versato dall’azienda ad ARCO, forma pensionistica prevista dai contratti collettivi (Modalità TACITA). Le disposizioni di legge prevedono che il TFR conferito tacitamente al Fondo vada a confluire nel comparto di investimento con garanzia (GARANTITO). L’assemblea dei Delegati del Fondo ha deliberato che agli aderenti al Fondo silenti, che verseranno il solo TFR, non sarà applicata la quota di adesione di 10,33 €: le aziende non dovranno quindi effettuare la relativa trattenuta.

La distinta di contribuzione relativa al 1° trimestre 2025, con competenza 1 gennaio 2025 - 31 marzo 2025, dovrà riportare il solo TFR relativo al trimestre.

A titolo esemplificativo:

Vedi tabella

LAVORATORE SILENTE

- 100% del TFR relativo al 1° trim. 2025 (gennaio, febbraio, marzo). Il TFR deve essere versato a decorrere dal mese successivo allo scadere del semestre di scelta sulla destinazione del TFR

LAVORATORE SILENTE, DI PRIMA OCCUPAZIONE ANTECEDENTE AL 29/4/1993 (fino al 30/6/2007 conferiva ad ARCO il minimo previsto dal contratto 30 o 40%)

TFR residuo (70% o 60%) relativo al 1° trim. 2025 (gennaio, febbraio, marzo).

N.b. il TFR conferito tacitamente deve essere tenuto separato da quello conferito esplicitamente e ne deve essere data evidenza nella distinta di contribuzione utilizzando un apposito codice (TT)

Le aziende che hanno anche lavoratori espliciti devono inserire nella stessa distinta i dati relativi a tali lavoratori.

di Flavia Sansone