martedì, 15 aprile 2025 | 10:40

Impugnazione del verbale di conciliazione sottoscritto nei locali aziendali

La conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale la quale manca del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore (Cassazione - ordinanza 08 aprile 2025 n. 9286, sez. lav.)

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Impugnazione del verbale di conciliazione sottoscritto nei locali aziendali

La conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale la quale manca del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore (Cassazione - ordinanza 08 aprile 2025 n. 9286, sez. lav.)

Il caso

La Corte d'Appello di Bari rigettava le domande proposte da un lavoratore contro la società di cui era stato dipendente con qualifica di operaio gommista, domande collegate all'impugnativa del licenziamento per giusta causa irrogatogli. 
La Corte territoriale, in particolare, riteneva dirimente la circostanza della sottoscrizione da parte del lavoratore di verbale di conciliazione nella stessa data del licenziamento, in presenza di rappresentante sindacale, presso la sede dell'azienda stessa; ad avviso dei giudici di appello doveva concludersi che, nel caso in esame, fosse provata l'effettività dell'assistenza prestata dal rappresentante sindacale e che la sottoscrizione presso la sede della società di per sé non ne determinasse l'inidoneità.
Per la cassazione della predetta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso, sostenendo l'impugnabilità del verbale di conciliazione sottoscritto, attesa la rilevanza della sede sindacale in cui tale verbale deve essere stipulato.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, richiamando preliminarmente il consolidato orientamento secondo cui, in tema di conciliazione in sede sindacale, ai fini dell'inoppugnabilità delle rinunce e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, è necessario che l'accordo sia stato raggiunto con un'assistenza sindacale effettiva, tale da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura.
Il Collegio ha, inoltre, chiarito che, poiché la sottoscrizione dell'accordo presso la sede di un sindacato non costituisce un requisito formale, ma funzionale, in quanto volto ad assicurare che la volontà del lavoratore sia espressa in modo genuino e non coartato, la stipula in una sede diversa non produce di per sé effetto invalidante sulla transazione, se il datore di lavoro prova che il dipendente ha avuto, grazie all'effettiva assistenza sindacale, piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte; in questo perimetro, essendo l'effettività dell'assistenza sindacale la caratteristica centrale dell'accertamento della genuinità della volontà del lavoratore ai fini dell'inoppugnabilità della conciliazione, la sede di stipula e di sottoscrizione dell'accordo non è un requisito neutro (così come l'affiliazione o meno al sindacato di iscrizione, o comunque di fiducia e scelta del lavoratore, del rappresentante sindacale che fornisca assistenza nella procedura), ma concorre alla funzionalità delle forme prescritte in relazione alla suddetta effettività.
Tanto premesso, il Collegio ha riaffermato il principio secondo cui la conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest'ultima essere annoverata tra le sedi protette, mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all'assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore. 
Dunque, nel caso sottoposto ad esame, le modalità di sottoscrizione del verbale di conciliazione (sottoscrizione dal datore di lavoro e dal lavoratore, seppure alla presenza di un rappresentante sindacale, presso i locali della società) non consentivano di ritenere soddisfatti i requisiti normativamente previsti ai fini della validità delle rinunce e transazioni.
La protezione del lavoratore, come ricordato dai giudici di legittimità, non è, invero, affidata unicamente all'assistenza del rappresentante sindacale, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene, quali concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l'assenza di condizionamenti.

di Chiara Ranaudo

Fonte normativa