Edilizia Industria Brindisi, accordo 25 marzo 2025: importi dell’EVR
L’accordo di rinnovo del CIPL per l’Edilizia Industria della provincia di Brindisi, firmato il 25 marzo 2025, riporta gli importi da erogare a titolo di EVR per l’anno 2025 ai lavoratori del settore
Edilizia Industria Brindisi, accordo 25 marzo 2025: importi dell’EVR
L’accordo di rinnovo del CIPL per l’Edilizia Industria della provincia di Brindisi, firmato il 25 marzo 2025, riporta gli importi da erogare a titolo di EVR per l’anno 2025 ai lavoratori del settore
In data 25 marzo 2025, l'ANCE Brindisi e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, hanno sottoscritto il Verbale di Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro per i lavoratori dell’industria edile ed affine della provincia di Brindisi, con decorrenza dalla data di stipula al 31 dicembre 2026.
In tale sede le Parti hanno sociali hanno proceduto alla regolamentazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione, che in applicazione di quanto stabilito dal vigente CCNL, in provincia di Brindisi vene confermato quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, correlato con i risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e senza incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
L’E.V.R., così come convenuto dalle Parti nazionali con il CCNL 2014, per il periodo di vigenza del presente accordo territoriale, è pari al 4% dei minimi tabellari in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo.
L’E.V.R., per la prima annualità di vigenza del presente contratto territoriale, calcolato con riferimento alla media dei trienni precedenti l’anno di erogazione (primo periodo di riferimento 2022/2024 su 2021/2023), è individuato dalle tabelle che seguono:
Definizione valore EVR, per il primo anno di vigenza del presente contratto territoriale, nella misura del 100% del 4% della retribuzione base di cui alle tabelle retributive in vigore dal 1° febbraio 2025.
OPERAI
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE | ||
Livelli | Paga base oraria | EVR orario |
4° livello | 8,64 | 0,35 |
3° livello | 8,02 | 0,32 |
2° livello | 7,22 | 0,29 |
1° livello | 6,17 | 0,25 |
IMPIEGATI
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE | ||
Livelli | Paga base oraria | EVR |
7° livello | 2.134,71 | 85,39 |
6° livello | 1.921,23 | 76,85 |
5° livello | 1.601,02 | 64,04 |
4° livello | 1.494,31 | 59,77 |
3° livello | 1.387,56 | 55,50 |
2° livello | 1.248,81 | 49,95 |
1° livello | 1.067,36 | 42,69 |
La determinazione dell’E.V.R., per le annualità successive alla prima, avverrà in sede di verifica congiunta delle Parti che si incontreranno entro il termine di scadenza di ogni singola annualità di vigenza del presente contratto territoriale.
In tale occasione, le Parti procederanno, secondo le disposizioni del vigente CCNL e del presente contratto territoriale, al calcolo dell’E.V.R. secondo il valore assunto dagli indicatori sopra definiti nell’intervallo temporale di riferimento.
Determinato l’E.V.R. a livello territoriale, con riferimento ai medesimi intervalli temporali presi a riferimento nel presente contratto, ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti parametri aziendali:
- ore denunciate in Cassa Edile;
- volume d’affari IVA così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa, presentate alle scadenze di legge.
Il predetto calcolo dovrà essere effettuato dall’azienda nel suo complesso, comprendendo l’insieme delle unità produttive dislocate a livello territoriale.
Effettuato tale calcolo, qualora entrambi i suddetti parametri dovessero risultare negativi, l’impresa non erogherà l’E.V.R. Qualora, invece, uno dei suddetti parametri dovesse risultare negativo, l’impresa erogherà l’E.V.R. in misura ridotta così come stabilita dall’art. 38 del vigente CCNL.
Per avvalersi della possibilità di non erogare o di erogare in misura ridotta l’E.V.R., l’impresa dovrà trasmettere un’apposita dichiarazione alla Cassa Edile di Brindisi e ad ANCE Brindisi, dandone comunicazione alle RSA o RSU, laddove costituite.
L’E.V.R., determinato secondo i criteri sopra riportati, sarà erogato in quote mensili ai dipendenti in forza, seguendo le modalità di seguito indicate:
- per gli operai, il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di n. 173 ore mensili;
- per gli impiegati l’E.V.R. sarà erogato mensilmente per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.
di Connie Ronga
Fonte Contrattuale
Rassegna Stampa
- iQnotizie - Nuovo CIPL per l’Edilizia Industria di Brindisi: vacanza contrattuale e aumenti di diverse indennità, di Connie Ronga