mercoledì, 16 aprile 2025 | 18:00

Concordato preventivo biennale: le risposte dell'Entrate

L'Agenzia delle Entrate risponde a tre istanze di interpello fornendo ulteriori chiarimenti nell'ambito della disciplina del concordato preventivo biennale (AdE - risposte n. 102, n. 108 e n. 109 del 2025)

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Concordato preventivo biennale: le risposte dell'Entrate

L'Agenzia delle Entrate risponde a tre istanze di interpello fornendo ulteriori chiarimenti nell'ambito della disciplina del concordato preventivo biennale (AdE - risposte n. 102, n. 108 e n. 109 del 2025)

Cessione/conferimento di partecipazioni e causa di cessazione

Nel primo caso ALFA S.r.l. presenta un'istanza di interpello in ordine all'interpretazione e applicazione della causa di cessazione degli effetti del concordato preventivo biennale prevista dall'art. 21, co. 1, lett. b-ter), del DLgs 12 febbraio 2024, n. 13 in relazione al seguente caso concreto.

L'Istante riferisce di aver aderito entro il 31 ottobre 2024 al CPB per il biennio 2024-2025 e dichiara che il suo unico socio, il sig. BETA, vorrebbe conferire/cedere l'intera sua quota sociale alla società GAMMA S.r.l., la cui compagine sociale è sempre composta dal solo sig. BETA.

L'Istante chiede se la cessione/conferimento dell'intera quota sociale dal sig. BETA a GAMMA S.r.l. nel corso del 2025 (secondo anno d'imposta del CPB) possa essere considerata causa di cessazione degli effetti del concordato ai sensi della lettera b-ter).

L'Amministrazione finanziaria nel presente caso afferma che sulla base degli elementi forniti nell'istanza, ALFA non si rende né conferente/cedente né conferitaria/cessionaria di partecipazioni (o di altri asset), ma sono le sue quote (la totalità di queste) a essere oggetto del conferimento ovvero della cessione da parte del suo socio unico (il sig. BETA) a una terza società (GAMMA S.r.l.).

Essendo l'Istante una società a responsabilità limitata, di cui all'art. 73, co. 1, lett. a), del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, il conferimento/la cessione delle sue quote non integrano la causa di cessazione del CPB prevista dall'art. 21, co. 1, lett. b-ter), del dlgs n. 13 del 2024.

Nuovo Patent Box e causa di esclusione

Nel secondo caso ALFA S.r.l. presenta un'istanza di interpello per chiedere chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 11, co. 1, lett. b-bis), del DLgs 12 febbraio 2024, n. 13, nel caso in cui il soggetto interessato fruisce dell'agevolazione cd. Nuovo Patent Box (art. 6, DL 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L 17 dicembre 2021, n. 215).

L'Istante dichiara di essere un'azienda informatica e di aver ideato e sviluppato un progetto. I costi di ricerca e sviluppo di tale progetto risultano agevolabili ai sensi del Nuovo Patent Box e hanno permesso all'Istante di rilevare all'interno del modello REDDITI SC 2024 per l'anno 2023, al rigo RF55/86, e del modello IRAP 2024 per l'anno 2023, al rigo IC57/16, una deduzione fiscale maggiorata del 110%, dalla quale è derivata una ripresa in diminuzione.

Tenuto conto che tale importo ha avuto un impatto significativo, superiore al 50% nella determinazione del reddito imponibile, ai fini IRES e IRAP dell'anno 2023, l'Istante chiede se, pur in presenza di tutti gli ulteriori requisiti, detta variazione rappresenti una causa di esclusione dall'istituto del Concordato. In particolare, l'Istante chiede chiarimenti in merito a quali siano i "redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile", che debbano essere ricompresi nel calcolo della predetta soglia in relazione all'agevolazione cd. Nuovo Patent Box.

Nel caso in esame, l'Agenzia delle entrate afferma che in relazione all'agevolazione Nuovo Patent Box, la ''riduzione" del reddito imponibile IRES dell'Istante è determinata da una maggiorazione di determinati costi deducibili, a fronte di un reddito che comunque ab origine avrebbe concorso pienamente alla determinazione dell'imponibile dell'Istante stesso.

Pertanto, ritiene che tale circostanza non rientri tra le fattispecie di esclusione dal Concordato previste dell'art. 11, co. 1, lett. b-bis), del Dlgs n. 13 del 2024. Di conseguenza, fermo restando il ricorrere di tutti gli altri requisiti previsti, l'Istante potrà aderire al CPB per gli esercizi 2024-2025, barrando l'apposita casella P10 del modello Redditi SC 2024, per il periodo d'imposta 2023.

Trasformazione, esercizio di durata superiore a 12 mesi e causa di esclusione

Nel terzo caso, ALFA S.r.l. rappresenta che il 30 novembre 2022 si è trasformata da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata, mantenendo in continuità la medesima partita IVA e il codice ATECO. In sede di trasformazione, ha optato per l'estensione, anche a livello fiscale, della durata del primo esercizio sociale da n. 12 a n. 13 mesi (ossia, dal 30 novembre 2022 al 31 dicembre 2023).

L'Istante dichiara di voler aderire al CPB, dato che la normativa consente l'accesso ai contribuenti che nel periodo d'imposta precedente a quello di sua applicazione abbiano applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito, ''ISA'').

Al riguardo, sottolinea di aver regolarmente applicato gli ISA ante e post trasformazione, avendo questi mantenuto il medesimo codice ATECO e partita IVA.

Riferisce, altresì, che per il periodo di imposta ante trasformazione (nel dettaglio, periodo dal 1° gennaio 2022 al 29 novembre 2022) ha provveduto regolarmente a presentare la dichiarazione dei redditi in qualità di società in nome collettivo, ma i modelli utilizzati erano quelli relativi al periodo d'imposta 2021 in quanto non risultavano ancora approvati quelli per l'annualità 2022.

Pertanto, l'Istante rileva che nel suo cassetto fiscale non risultano nè la dichiarazione modello Redditi 2023 nè il modello ISA 2023 (in quanto, come detto, per il periodo 1° gennaio 2022 al 29 novembre 2022, sono stati utilizzati i modelli relativi al periodo d'imposta 2021).

Ciò posto, l'Istante chiede se, nel caso di specie, possa accedere al CPB nonostante il primo esercizio sociale post-trasformazione abbia avuto una durata superiore ai n. 12 mesi.

L'Amministrazione finanziaria nel caso di specie, ritiene che l'Istante dichiara di essersi trasformato da società in nome collettivo a società a responsabilità limitata in data 30 novembre 2022 e in sede di trasformazione, aver optato per l'estensione, anche a livello fiscale, della durata del primo esercizio sociale da n. 12 a n. 13 mesi (per il periodo d'imposta intercorrente tra il 30 novembre 2022 e il 31 dicembre 2023).

Dunque, nei confronti dell'Istante per quest'ultimo periodo (il 30 novembre 2022 e il 31 dicembre 2023) ricorre la causa di esclusione dall'applicazione degli ISA prevista dall'art. 9-bis, co. 6, lett. a), del DL n. 50 del 2017, essendo la trasformazione riconducibile a un'ipotesi di ''inizio o cessazione dell'attività nei termini indicati dalla circolare n. 17/E del 2019.

Di conseguenza, non trovando applicazione gli ISA nei confronti dell'Istante nel periodo antecedente a quello di applicazione del CPB (ossia, per il periodo 30 novembre 2022 - 31 dicembre 2023), allo stesso Istante è precluso l'accesso al CPB (art. 10, DLgs n. 13 del 2024 e circolare n. 18/E del 2024).

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

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