giovedì, 17 aprile 2025 | 11:52

Commercialisti: incompatibilità con l'attività di collaboratore del mediatore creditizio

L'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale, dell'attività di mediatore creditizio in quanto trattasi di attività d'impresa in nome proprio e per proprio conto (CNDCEC - P.O. 15 aprile 2025 n. 12)

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Commercialisti: incompatibilità con l'attività di collaboratore del mediatore creditizio

L'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale, dell'attività di mediatore creditizio in quanto trattasi di attività d'impresa in nome proprio e per proprio conto (CNDCEC - P.O. 15 aprile 2025 n. 12)

Nel quesito posto al CNDCEC, l'Ordine scrivente chiede se un iscritto all'Albo possa assumere il ruolo di collaboratore del mediatore creditizio, previa frequentazione di un corso specifico, posto che la relativa attività, diversamente da quella svolta dall'agente finanziario, sembrerebbe non vincolata al rispetto del principio di esclusività.

Il caso in esame ha ad oggetto la figura del collaboratore del mediatore creditizio, disciplinata dall'art. 128-novies del DLgs 385/1993, ove è previsto che i dipendenti e collaboratori di cui i mediatori creditizi si avvalgono per il contatto con il pubblico sono tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'OAM. Operativamente, il collaboratore è la persona fisica cui spetta il compito di mettere in contatto la potenziale clientela con la società di mediazione creditizia per cui opera. Il collaboratore non può svolgere contemporaneamente la sua attività a favore di più soggetti iscritti presso l'Albo dei Mediatori Creditizi.

Il tema della compatibilità tra la professione di Commercialista e il ruolo di collaboratore di mediatore creditizio è oggetto di una specifica FAQ n. 679, pubblicata sul sito dell'OAM, nella quale quest'ultimo ha escluso l'incompatibilità alla luce del fatto che il collaboratore di mediatore creditizio, diversamente da quest'ultimo e dall'agente in attività finanziaria, non è vincolato al rispetto del principio di esclusività degli artt. 128-quater e 128-sexies del TUB. D'altro canto, nella FAQ n. 443 l'OAM afferma che il collaboratore del mediatore creditizio può svolgere contemporaneamente ulteriori attività professionali se il relativo esercizio non risulti incompatibile con l'attività di mediazione creditizia né con le altre attività previste dalla vigente normativa, facendo salve ulteriori limitazioni previste dalla normativa relativa ad altri settori dell'ordinamento. In altre parole, se l'incompatibilità deriva da un altro ordinamento professionale vale quest'ultima, anche se il TUB non prevede, per la figura del collaboratore del mediatore creditizio, il rispetto del principio di esclusività.

Sull'argomento, inoltre, la Direzione Generale per l'attività ispettiva del MLPS, con interpello n. 11/2014, rispondendo ad un quesito della FIAIP, ha affermato che i collaboratori delle società di mediazione creditizia devono essere iscritti all'ENASARCO.

Per le ragioni da ultime evidenziate deve ritenersi che l'attività in questione sia riconducibile a quella di impresa, anche in considerazione del fatto che l'art. 4, co. 1, lett. c, DLgs 139/2005, oltre a disporre l'incompatibilità con "ogni tipologia di mediatore", prevede che la stessa ricorra anche per le attività "ausiliarie delle precedenti". L'attività di collaboratore del mediatore creditizio è senza dubbio ausiliaria a quella del mediatore creditizio e, pertanto, incompatibile con l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa