Successioni e donazioni: l'imposta è calcolata dal contribuente
Con la circolare 16 aprile 2025, n. 3/E viene fatto il punto sulle modifiche apportate al Testo unico successioni e donazioni al fine di razionalizzare l'imposta e semplificare la sua applicazione
Successioni e donazioni: l'imposta è calcolata dal contribuente
Con la circolare 16 aprile 2025, n. 3/E viene fatto il punto sulle modifiche apportate al Testo unico successioni e donazioni al fine di razionalizzare l'imposta e semplificare la sua applicazione
L'articolo 10 della legge 9 agosto 2023, n. 111, ha delegato il Governo all'introduzione di modifiche normative finalizzate a una razionalizzazione della disciplina concernente, tra l'altro, l'imposta sulle successioni e donazioni.
Nel dettaglio, gli interventi apportati con il d.lgs. n. 139 del 2024 risultano funzionali al perseguimento, tra l'altro, di introdurre il sistema dell'autoliquidazione in materia d'imposta sulle successioni e di ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, anche mediante l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici.
Le modifiche illustrate intervengono sul Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (TUS), approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
L'imposta di successione non è più richiesta dall'Agenzia delle Entrate ma viene calcolata dal contribuente.
Precisamente, per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, non sono più gli uffici finanziari a determinare l'imposta e a richiederne il pagamento con avviso di liquidazione ma sono i soggetti obbligati in base alla dichiarazione di successione a provvedere autonomamente. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (quindi entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, più 90 giorni). Per esempio, se una successione viene aperta il 22 ottobre 2025 e la relativa dichiarazione presentata il 15 aprile 2026, il versamento dell'imposta può essere effettuato entro il 20 gennaio 2027 (90 giorni decorrenti dal termine finale del 22 ottobre 2026 per la presentazione della dichiarazione di successione).
Le modalità di determinazione dell'imposta
Il nuovo articolo 7 del TUS, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto delegato, inserisce nel Testo Unico le aliquote e le franchigie dell'imposta sulle successioni di cui all'articolo 2, comma 48, del d.l. n. 262 del 2006.
Si rammenta che ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono applicate le seguenti aliquote e franchigie sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:
a) 4 per cento, se a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro;
b) 6 per cento, se a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
c) 6 per cento, se a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonchè degli affini in linea collaterale fino al Terzo grado;
d) 8 per cento, se a favore di altri soggetti.
Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.
Con riferimento all'imposta di donazione, la novella normativa ha riportato nell'articolo 56 del TUS le stesse aliquote e franchigie sopra illustrate, originariamente stabilite dall'articolo 2, comma 49, del d.l. n. 262 del 2006.
Inoltre, il Dlgs n. 139/2024 è intervenuto con riferimento all'individuazione dell'ufficio competente per l'applicazione dell'imposta sulle successioni. Si tratta, in particolare, dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ricadeva l'ultima residenza della persona deceduta, oppure, se era residente all'estero, l'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza in Italia o, se l'ultima residenza non è nota, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Roma.
Resta ferma, la competenza per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni, determinata secondo le disposizioni relative all'imposta di registro.
Nella circolare è poi riepilogato l'ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a partire dal 1° settembre 2024. Il decreto legislativo n. 87/2024 (articolo 4, comma 2) ha infatti modificato varie disposizioni, prevedendo un generale abbassamento delle percentuali applicabili.
In particolare:
- all'articolo 50, comma 1, del TUS rubricato «Omissione della dichiarazione»:
- l'omessa presentazione della dichiarazione di successione è punita con una sanzione pari al 120 per cento dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio (anzichè dal 120 al 240 per cento);
- la presentazione della dichiarazione con un ritardo non superiore a 30 giorni è punita con una sanzione del 45 per cento dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio (anzichè dal 60 al 120 per cento); si segnala che, con la risoluzione n. 2/E del 2025, il relativo codice tributo “A150” è stato ridenominato “Successioni - Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione - Avviso di liquidazione - Art. 50 del TUS”;
- all'articolo 51 del TUS rubricato «Infedeltà della dichiarazione»:
- nelle ipotesi di cui al comma 1 (tra cui, ad esempio, l'omessa indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell'imposta o la loro indicazione infedele), si applica una sanzione amministrativa pari all'80 per cento della differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella dichiarata (anzichè dal 100 al 200 per cento);
- nelle ipotesi di cui al comma 3 (tra cui, ad esempio, i casi in cui l'omissione o l'infedeltà attengano a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo), trova applicazione la sanzione da 250 a 1000 euro (in luogo di quella da 500 mila a 2 milioni di lire);
- all'articolo 53 del TUS rubricato «Altre violazioni»:
- nelle ipotesi di cui al comma 1, all'erede o al legatario a cui sono devoluti beni culturali si applica la sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta (in luogo di quella dal 100 al 200 per cento);
- nelle ipotesi di violazione di divieti e di inadempimento di obblighi posti a carico di soggetti terzi, di cui ai commi 2 e 3, si applicano le sanzioni amministrative pari, rispettivamente, all'80 per cento (in luogo di quella dal 100 al 200 per cento) e da 250 a 2000 euro (in luogo di quella da 500 mila a 4 milioni di lire);
- al comma 4, è stato soppresso il secondo periodo, il quale attribuiva ai legali rappresentanti delle banche, società o enti, una presunzione di responsabilità per le violazioni commesse da questi ultimi.
Fonte Normativa
Approfondimento