giovedì, 17 aprile 2025 | 12:04

Licenziamento per superamento del comporto

Legittimo il licenziamento del lavoratore che abbia superato il periodo di comporto a causa delle assenze, imputabili a due infortuni sul lavoro, se non ha sottoposto tempestivamente al giudice di merito l'esclusione dal computo della soglia di comporto del primo infortunio, da ritenersi dovuto a responsabilità del datore di lavoro (Cassazione - ordinanza 14 aprile 2025 n. 9771, sez. lav.)

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Licenziamento per superamento del comporto

Legittimo il licenziamento del lavoratore che abbia superato il periodo di comporto a causa delle assenze, imputabili a due infortuni sul lavoro, se non ha sottoposto tempestivamente al giudice di merito l'esclusione dal computo della soglia di comporto del primo infortunio, da ritenersi dovuto a responsabilità del datore di lavoro (Cassazione - ordinanza 14 aprile 2025 n. 9771, sez. lav.)

Il caso

La Corte d'appello di Ancona respingeva la domanda proposta da un lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro, volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto.
La Corte territoriale rilevava che il numero complessivo di giorni di assenza effettuati dal lavoratore (183 giorni) riguardava due distinti episodi morbosi dedotti in causa: il primo periodo di assenza era stato pacificamente determinato da infortunio sul lavoro; con riguardo al secondo periodo il quadro probatorio acquisito (e, in particolare, la descrizione effettuata dallo stesso lavoratore) aveva dimostrato che l'evento configurava, anch'esso, un infortunio sul lavoro. I giudici d’appello, dunque, concludevano che la sommatoria dei giorni di assenza imputabili ad entrambi gli infortuni comportasse il superamento della soglia (pari a 180 giorni in un anno solare) di conservazione del posto di lavoro come previsto dal CCNL di riferimento e la legittimità del licenziamento.
Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi, che la Corte territoriale avesse trascurato di valutare la questione riguardante l'errato computo dei giorni di assenza relativi al primo infortunio sul lavoro, da ritenersi dovuto a responsabilità del datore di lavoro, con conseguente esclusione, ai fini del comporto, di tale periodo di assenza.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del dipendente, evidenziando che nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello.
Ebbene, nel caso di specie, il lavoratore, nel lamentare l’omessa considerazione da parte della Corte territoriale, ai fini del giudizio di legittimità del licenziamento, anche della responsabilità del datore di lavoro nella causazione del primo infortunio, non aveva dimostrato di avere sottoposto tempestivamente al giudice d’appello la questione (sulla quale era rimasto soccombente in primo grado) dell'esclusione dal computo della soglia di comporto del primo infortunio (per responsabilità, ex art. 2087 c.c., del datore di lavoro), questione implicante un accertamento di fatto diverso da quello che emergeva dalla sentenza impugnata.
Sul punto il Collegio ha fatto propria la ricostruzione secondo cui il lavoratore - a fronte della sentenza del Tribunale che aveva accertato e qualificato come infortunio sul lavoro il primo episodio, ma aveva rigettato la domanda di accertamento della responsabilità del datore di lavoro - si era costituito tardivamente avverso il reclamo proposto dalla società (ed avente esclusivamente ad oggetto il secondo episodio), decadendo da tutte le domande e, in particolare, dal reclamo sulla decisione del giudice di primo grado in ordine al primo episodio di infortunio, questione che, pertanto, non poteva essere esaminata in sede di legittimità, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Di Chiara Ranaudo

Fonte normativa