venerdì, 18 aprile 2025 | 11:52

CCNL CED: elemento economico di garanzia ad aprile

Erotato, con la mensilità di aprile, l’elemento economico di garanzia, ai lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati, Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P. privi della contrattazione aziendale

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CCNL CED: elemento economico di garanzia ad aprile

Erotato, con la mensilità di aprile, l’elemento economico di garanzia, ai lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati, Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P. privi della contrattazione aziendale

L’Accordo sottoscritto il 9 marzo 2022 ha stabilito che ai fini dell'effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al CCNL, deve essere riconosciuto un importo a titolo di "elemento economico di garanzia".

Tale elemento economico è un istituto sperimentale legato alla durata del CCNL vigente e  verrà erogato con la retribuzione di aprile 2025 e compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di sostegno all’occupazione in forza al 31/3/2025, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi.

Questi sono i valori per singoli livelli:
- Quadri, I e II livello: 90 € lordi;
- III S, III e IV livello: 75 € lordi;
- V e VI livello: 60 € lordi.

L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo dall’1/4/2022 al 31/3/2025.

Per i lavoratori a tempo parziale, l'importo sarà calcolato secondo il criterio di proporzionalità .

L'importo non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Inoltre, l'importo è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL, che venga corrisposto successivamente all’1/4/2022.

Le aziende in situazione di crisi rilevata nell'anno precedente l'erogazione o nell'anno di competenza dell'erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo aziendale definito anche nell'ambito dell'espletamento delle procedure per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell'elemento economico di garanzia per l'anno di competenza.

di Assia Olivetta

Fonte contrattuale