venerdì, 18 aprile 2025 | 13:03

Regolamentato il lavoro stagionale nelle località turistiche genovesi

Siglato il 16 aprile 2025, l’accordo territoriale provincia di Genova del Terziario, Distribuzione e Servizi che ha regolamentato i contratti a tempo determinato in località turistiche

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Regolamentato il lavoro stagionale nelle località turistiche genovesi

Siglato il 16 aprile 2025, l’accordo territoriale provincia di Genova del Terziario, Distribuzione e Servizi che ha regolamentato i contratti a tempo determinato in località turistiche

Le Parti firmatarie dell’accordo territoriale provincia di Genova del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi del 16 aprile 2025, hanno preso atto che le imprese ubicata in determinate località a prevalente vocazione turistica e così come individuate da Regione Liguria tramite i specifici decreti, pur non esercitando attività a carattere stagionale, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell’anno, ovvero legata a particolari eventi, manifestazioni, festività.

In relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai Datori di lavoro che applicano integralmente il vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UlLTuCS, si individuano, come località a prevalente vocazione turistica: il Comune di Genova e tutti i Comuni della Provincia di Genova, cosi individuati dalla Regione Liguria tramite i relativi decreti.

Pertanto in caso di ricorso a tali contratti è stabilita l’esclusione dall’osservanza delle disposizioni normative in tema di:

 

- durata massima (24 mesi) in caso di successione di rapporti a tempo determinato tra le stesse parti per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale;

 

- limitazioni quantitative all’instaurazione di rapporti a tempo determinato;

 

- Rispetto degli intervalli temporali nell’ipotesi di successione di contratti a termine;

 

- rinnovo o proroga per cui le stesse sono ammesse anche in assenza delle condizioni di cui all’art 19 co. 1 del DLgs n. 81/2015 relative all'attività ordinaria o estranee ad essa;

Il datore di lavoro che intende usufruire dei benefici del presente accordo dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale ed inoltre dare comunicazione all’Ente Bilaterale del Terziario di Genova via mail tramite apposito modulo.

Ai sensi di quanto previsto dal CCNL, il lavoratore che ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi di lavoro (1 mese = 30 giorni), anche per effetto di più rapporti stagionali, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate dallo stesso datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, fatto salvo licenziamenti per giusta causa o per motivi disciplinari, dimissioni, risoluzioni del rapporto nel periodo di prova o consensuali.

Le parti si danno atto che ai lavoratori destinatari del presente accordo i periodi di lavoro svolti con lo stesso datore verranno considerati nel calcolo dell’anzianità di servizio ai fini della maturazione dei relativi scatti.

di Flavia Sansone

Fonte Contrattuale