Rottamazione-quater: cosa succede dopo la domanda di riammissione
Un quadro riepilogativo delle fasi successive alla presentazione della domanda di riammissione alla Rottamazione-quater (AER - comunicato 01 maggio 2025)
Rottamazione-quater: cosa succede dopo la domanda di riammissione
Un quadro riepilogativo delle fasi successive alla presentazione della domanda di riammissione alla Rottamazione-quater (AER - comunicato 01 maggio 2025)
Limitatamente ai debiti che rientrano nell’ambito applicativo della riammissione alla “Rottamazione-quater”, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, successivamente alla presentazione della domanda di riammissione:
- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda di riammissione.
Il contribuente, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della riammissione, non sarà considerato inadempiente ai fini dell’erogazione di rimborsi e pagamenti da parte della PA e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
La legge prevede inoltre che, a seguito della presentazione della domanda di riammissione, siano sospesi:
- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda di riammissione;
- fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la riammissione alla “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.
Si rammenta che, entro il 30 giugno 2025 l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai soggetti interessati una comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e i moduli di pagamento secondo il numero di rate selezionato nella domanda. Alle somme da corrispondere a titolo di definizione agevolata saranno altresì applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.
Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata, tuttavia, terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta decadenza del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di capitale.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa
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