mercoledì, 07 maggio 2025 | 18:36

Reddito di libertà: domande 2025

L'Istituto rende noto che in seguito allo stanziamento di ulteriori fondi sono state elaborate e liquidate le domande del reddito di libertà ripresentate nella fase transitoria, precedentemente scartate per insufficienza delle risorse. A decorrere dal 12 maggio 2025 è possibile presentare nuove domande per l'anno 2025 (INPS - Messaggio 07 maggio 2025 n. 1429)

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Reddito di libertà: domande 2025

L'Istituto rende noto che in seguito allo stanziamento di ulteriori fondi sono state elaborate e liquidate le domande del reddito di libertà ripresentate nella fase transitoria, precedentemente scartate per insufficienza delle risorse. A decorrere dal 12 maggio 2025 è possibile presentare nuove domande per l'anno 2025 (INPS - Messaggio 07 maggio 2025 n. 1429)

Il Reddito di Libertà consiste in un contributo economico finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori e non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come l'assegno di inclusione.

Il contributo è riconosciuto alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, residenti nel territorio italiano, che siano cittadine italiane, cittadine comunitarie o cittadine di uno Stato extracomunitario, in possesso di una delle carte di soggiorno per familiari extra comunitari di cittadini dell'Unione europea, o in possesso di regolare permesso di soggiorno UE, o della ricevuta della richiesta o del cedolino, o del permesso per protezione speciale.

L'articolo 1, comma 187, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), ha reso strutturale il beneficio disponendo che al fine di incrementare la misura del Reddito di Libertà introdotto per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Con il Dpcm 02 dicembre 2024 sono state definite le disposizioni di attuazione.

In sede di prima applicazione delle nuove disposizioni è stato disciplinato il regime transitorio, in base al quale le domande presentate all'INPS e non accolte per incapienza dei fondi alla data del 4 marzo 2025 conservano priorità, purchè ripresentate entro 45 giorni dalla predetta data al fine di comprovare la permanenza dei requisiti per il riconoscimento del contributo. Le domande non ripresentate sono decadute in via definitiva, ferma restando la possibilità dell'interessata di presentare un'autonoma nuova domanda.

Esiti delle domande ripresentate nella fase transitoria

L'Istituto ha elaborato le domande ripresentate nella fase transitoria e ha determinato l'esito delle stesse, sulla base delle risorse disponibili a livello regionale, utilizzando come criterio la data e l'ora di invio della domanda originaria.

Le domande presentate all'INPS e non accolte per incapienza dei fondi alla data del 4 marzo 2025 potevano essere ripresentate dalle donne interessate entro il 18 aprile 2025, previa verifica da parte del Comune della permanenza dei requisiti per accedere al contributo.

A seguito della ripresentazione la procedura ha generato per l'anno 2025 le domande con i dati delle domande originarie, eventualmente aggiornati in base alle segnalazioni pervenute dai Comuni a mezzo posta elettronica certificata.

I Comuni possono consultare l'esito delle domande ripresentate nell'anno 2025 accedendo alla sezione "Reddito di Libertà" del servizio "Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali".

Il servizio, inoltre, consente ai Comuni di modificare l'IBAN delle domande nello stato "Accolta in attesa IBAN" per le quali il controllo dell'IBAN ha dato esito negativo.

L'esito delle domande ripresentate è comunicato dall'INPS alle interessate utilizzando i dati di contatto presenti in procedura. Nel caso in cui i dati di contatto non siano presenti, il Comune deve informare l'interessata sull'esito della domanda.

Le domande ripresentate nella fase transitoria e non accolte per insufficienza delle risorse regionali restano valide fino al 31 dicembre 2025 e conservano la priorità rispetto alle nuove domande dell'anno 2025.

Presentazione nuove domande per l'anno 2025

A decorrere dal 12 maggio 2025 le donne in possesso dei requisiti, comprese quelle che non hanno ripresentato la domanda entro il 18 aprile 2025, possono presentare la domanda a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2025, utilizzando il modulo "SR208", denominato "Domanda Reddito di Libertà", reperibile nella sezione "Moduli" del sito istituzionale dell'INPS.

Le domande devono essere presentate per il tramite dei Comuni di riferimento, ossia dal Comune nel cui ambito è avvenuta la presa in carico da parte del centro antiviolenza e del servizio sociale, a prescindere che in tale Comune la donna abbia fissato la residenza o il domicilio.

Le domande sono accolte sulla base delle risorse disponibili a livello regionale tenendo conto della data e dell'ora di invio delle stesse.

Le domande presentate nel 2025, comprese quelle ripresentate entro il 18 aprile 2025, restano valide fino al 31 dicembre 2025 e sono accolte nei limiti delle risorse trasferite all'INPS entro la medesima data.

Nel caso di domande non accolte, a decorrere dal 1° gennaio 2026 le interessate possono presentare un'autonoma nuova domanda.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - Messaggio 07 maggio 2025 n. 1429