giovedì, 08 maggio 2025 | 14:56

IMU: irrilevanza catastale in assenza di prova della pertinenza

Spetta al contribuente dimostrare la pertinenzialità dell'area rispetto al fabbricato, essendo irrilevante, a tal fine, il dato meramente formale risultante dal catasto (Cassazione - sentenza 28 aprile 2025 n. 11181, sez. trib.)

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IMU: irrilevanza catastale in assenza di prova della pertinenza

Spetta al contribuente dimostrare la pertinenzialità dell'area rispetto al fabbricato, essendo irrilevante, a tal fine, il dato meramente formale risultante dal catasto (Cassazione - sentenza 28 aprile 2025 n. 11181, sez. trib.)

Oggetto di controversia è la pretesa con cui il Comune ha liquidato l'IMU sull'intera area di mq. 7.480,00, su parte della quale insistevano un'abitazione e due autorimesse, di cui il ricorrente era comproprietario unitamente al coniuge, tassando anche la porzione di area scoperta ivi ricompresa di 5.715 mq.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal contribuente, riconoscendo la pertinenzialità dell'area al fabbricato limitatamente alla superficie di cui al mappale 245 e non anche dell'area contraddistinta catastalmente dal mappale 590, derivata da frazionamento, rispetto alla quale, quindi, riteneva dovuta l'imposta.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con l'impugnata sentenza, accoglieva l'appello proposto dal contribuente osservando che, l'area del mappale 590 risultava catastalmente incorporata nel fabbricato che su di essa insisteva, nonché graffata al fabbricato nel catasto. Inoltre, l'incidenza, ai fini IMU, dell'area scoperta in questione era già stata considerata nel calcolo dell'imposta dovuta con riferimento ai fabbricati che insistevano sul medesimo mappale. Pertanto, non riteneva corretta la sentenza di primo grado, osservando che esisteva solamente il mappale 245, il quale identificava unitariamente sia il fabbricato, che l'area in esso incorporata, con la conseguente non imponibilità della superficie scoperta perchè incorporata nel fabbricato.

Avverso tale pronuncia il Comune proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che l'area oggetto di accertamento dovesse essere assoggettata ad imposizione, in quanto non presentava, sul piano fattuale, natura pertinenziale rispetto ai fabbricati, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo, negando rilevanza alla classificazione catastale. Con la seconda censura, l'ente eccepiva la violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio, lamentando che il contribuente non avesse fornito prova della pertinenzialità dell'area.

La Suprema Corte ha respinto la posizione del contribuente, ritenendo che il concetto di pertinenza è fondato sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, senza che rilevi la qualificazione catastale dell'area che ha esclusivo rilievo formale. In definitiva, ciò che rileva per definire le pertinenze non è la classificazione catastale, ma il rapporto di complementarità funzionale che, pur lasciando inalterata l'individualità dei singoli beni, comporta l'applicazione dello stesso trattamento giuridico.

L'accertamento del rapporto pertinenziale tra due immobili presuppone l'esistenza di un elemento oggettivo, consistente nella oggettiva destinazione del bene accessorio ad un rapporto funzionale con quello principale e di un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, espressa o tacita, di destinazione della res al servizio o all'ornamento del bene principale, da parte di chi abbia la disponibilità giuridica ed il potere di disporre di entrambi i beni.

La Corte di Cassazione ha inoltre ribadito l'obbligo dichiarativo del vincolo pertinenziale posta a carico del contribuente. Alla luce di tali principi, va disattesa la tesi del controricorrente secondo cui, nel caso di specie, non è il carattere pertinenziale o meno dell'area a costituire il criterio da applicare nella fattispecie in rassegna, quanto il dato catastale della sua incorporazione al fabbricato, valendo, invece, l'esatto contrario.

Ciò posto, resta dunque decisivo, come sopra già esposto, il tema dell'irrilevanza catastale della cd. graffatura, ove la natura pertinenziale dell'area non risulti convalidata mediante la verifica in concreto dei presupposti, oggettivo e soggettivo, ossia della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra (criterio oggettivo) e della volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole (criterio soggettivo). Si tratta di un criterio fattuale che impone un'indagine sui dati probatori acquisiti, con onere della prova a carico del contribuente, che deve essere condotta in sede di merito, accertando un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo ius edificandi e che non si risolva in un mero collegamento materiale, rimovibile ad libitum.

Alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata è stata cassata. Pertanto, la Corte di Cassazione ha disposto il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, affinché proceda agli opportuni accertamenti in fatto circa la verifica del rapporto di pertinenzialità dell'area successivamente ricompresa nel mappale 590, secondo i criteri soggettivo ed oggettivo, nonché in merito alla sussistenza di un obbligo dichiarativo non assolto.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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