Fisco: compensi corrisposti ai medici in convenzione con il SSN
Chiarimenti sui compensi corrisposti ai medici in convenzione con il SSN, sul foglio di liquidazione dei corrispettivi emesso dalle Aziende Sanitarie e sull'emissione della CU (AdE - risposta 13 maggio 2025 n. 132)
Fisco: compensi corrisposti ai medici in convenzione con il SSN
Chiarimenti sui compensi corrisposti ai medici in convenzione con il SSN, sul foglio di liquidazione dei corrispettivi emesso dalle Aziende Sanitarie e sull'emissione della CU (AdE - risposta 13 maggio 2025 n. 132)
Nella fattispecie oggetto d'interpello l'istante è un'azienda sanitaria (ASP) che ha in essere numerose convenzioni con medici di medicina generale (MMG), medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato (MCA) e pediatri di libera scelta (PLS), ai quali corrisponde compensi professionali inquadrabili, ai fini Irpef, tra i redditi di lavoro autonomo (art. 53, co. 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
A fronte di tali emolumenti, l’istante emette un apposito foglio di liquidazione dei corrispettivi che, ai sensi dell', tiene luogo della fattura e contiene tutti gli elementi previsti dal decreto IVA (art. 2 dm 31 ottobre 1974 e art. 21 dpr 26 ottobre 1972, n. 633).
Al riguardo, l’istante fa presente che l'Amministrazione Finanziaria in passato ha chiarito che laddove il cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali in favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN contenga gli elementi indicati dal decreto IVA (art. 21 dpr 26 ottobre 1972, n. 633), gli stessi medici sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica.
L’istante evidenzia, tuttavia, che a decorrere dall'anno di imposta 2024, è stato disposto l'esonero dall'emissione della Certificazione Unica nei confronti dei soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio (co. 6- septies, art. 4, Dpr 22 luglio 1998, n. 322 inserito dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1).
In linea con tale disposizione, le istruzioni alla Certificazione Unica 2025, per i redditi 2024, relativamente alla compilazione del punto 6, non contemplano più l'indicazione del codice 24, previsto per poter certificare i compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario, ma contemplano il codice 25, relativo alle indennità non assoggettate a ritenuta d'acconto, corrisposte sempre a soggetti in regime forfetario, per le quali non si applica quanto sopra disposto.
Al riguardo l'agenzia delle entrate ha chiarito che l'esonero dalla emissione della Certificazione Unica trova giustificazione nel fatto che le informazioni reddituali relative ai contribuenti forfetari, a decorrere dal 2024, sono comunque reperibili con la fatturazione elettronica, diventata obbligatoria per tutti i contribuenti, indipendentemente dal regime fiscale adottato.
Nel caso di specie, tuttavia, i medici in convenzione non emettono fattura elettronica per le prestazioni rese, in quanto tale documento è sostituito dal foglio di liquidazione dei corrispettivi. Ciò comporta che i dati reddituali relativi alle prestazioni fornite dai medici in convenzione non transitano nel Sistema di interscambio (SDI) e non rientrano, quindi, nel patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate.
Rappresentato quanto sopra, l'Istante, in qualità di sostituto d'imposta, chiede di sapere se sia corretto non emettere la Certificazione Unica nei confronti dei medici in convenzione.
In relazione al caso di specie, secondo l'Amministrazione finanziaria, occorre considerare che, anche a seguito dell'obbligo di fatturazione elettronica, introdotto, a partire dal 1° gennaio 2024, per tutti i soggetti aderenti al regime forfetario, le disposizioni contenute nell'articolo 2 del d.m. 31 ottobre 1974 non sono state abrogate.
Ne consegue che, in presenza di un foglio di liquidazione dei corrispettivi rilasciato dall'ASP, contenente gli elementi previsti dall'articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 e che tiene luogo della fattura, i medici in convenzione con il SSN continuano ad essere esonerati, per tali prestazioni, dall'assolvimento degli obblighi di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Tale ultima circostanza assume rilievo dirimente ai fini della corretta applicazione del citato comma 6-septies dal momento che, come detto, l'eliminazione degli obblighi di certificazione dei compensi trova giustificazione nel corrispondente obbligo di fatturazione elettronica a tutte le partite IVA.
Pertanto, nel caso in esame, in cui tale obbligo di fatturazione elettronica non sussiste per i medici in convenzione con il SSN, non trova applicazione il citato comma 6-septies, ritenendosi quindi corretta la soluzione prospettata dall'Istante di continuare ad emettere i fogli di liquidazione dei corrispettivi per i compensi corrisposti ai medici in convenzione e di assolvere al relativo adempimento della emissione della Certificazione Unica, secondo le modalità indicate dallo stesso Istante.
In particolare, riguardo alla compilazione della Certificazione Unica - Lavoro Autonomo 2025 dei compensi corrisposti nel 2024, si ritiene corretta l'esposizione degli stessi al punto 7 della CU, con indicazione al punto 6, del codice 25, istituito quest'anno per indicare le somme corrisposte ai soggetti aderenti al regime forfetario, che non richiedono il rilascio di una fattura elettronica, come ad esempio l'indennità di maternità.
Considerata l'incertezza interpretativa dovuta al mancato coordinamento delle disposizioni normative, le strutture preposte al controllo valuteranno la disapplicazione delle sanzioni nel caso di invio tardivo delle Certificazioni Uniche relative al periodo d'imposta 2024, ovvero di invio di Certificazioni a rettifica di quelle già inviate, laddove destinate a fornire i dati innanzi richiamati, conformemente a quanto disposto dallo Statuto del contribuente).
di Daniela Nannola
Fonte Normativa