Esonero giovani imprenditori: criteri e modalità attuative
Pubblicate, nella GU n. 111 del 15 maggio 2025, le modalità attuative dell'esonero contributivo a favore dei soggetti che soddisfano i requisiti dimensionali di piccola impresa (MLPS - dm 3 aprile 2025)
Esonero giovani imprenditori: criteri e modalità attuative
Pubblicate, nella GU n. 111 del 15 maggio 2025, le modalità attuative dell'esonero contributivo a favore dei soggetti che soddisfano i requisiti dimensionali di piccola impresa (MLPS - dm 3 aprile 2025)
Imprese ammesse all'esonero contributivo
Sono ammessi al beneficio le imprese operanti nei seguenti settori:
- Attività manifatturiere
10 Industrie alimentari
11 Industria delle bevande
13 Industrie tessili
14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
20 Fabbricazione di prodotti chimici
21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
241 Siderurgia
242 Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi quelli in acciaio colato)
243 Fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio
244 Produzione di metalli di base preziosi e altri metalli non ferrosi, trattamento dei combustibili nucleari (ad eccezione del settore 2446 «Trattamento dei combustibili nucleari»
26 Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
28 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature N.C.A.
29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
31 Fabbricazione di mobili
32 Altre industrie manifatturiere
33 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
- Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
351 Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
353 Fornitura di vapore e aria condizionata
353 Fornitura di vapore e aria condizionata
- Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37 Gestione delle reti fognarie
381 Raccolta dei rifiuti
383 Recupero dei materiali
39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
- Costruzioni
41 Costruzione di edifici
42 Ingegneria civile
43 Lavori di costruzione specializzati
- Trasporto e magazzinaggio
49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51 Trasporto aereo
52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53 Servizi postali e attività di corriere
- Servizi di informazione e comunicazione
58 Attività editoriali
59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore
60 Attività di programmazione e trasmissione
61 Telecomunicazioni
62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
- Attività professionali, scientifiche e tecniche
69 Attività legali e contabilità
70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72 Ricerca scientifica e sviluppo
73 Pubblicità e ricerche di mercato
74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
75 Servizi veterinari
- Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
81 Attività di servizi per edifici e paesaggio
- Istruzione
85 Istruzione
- Sanità e assistenza sociale
86 Assistenza sanitaria
87 Servizi di assistenza sociale residenziale
88 Assistenza sociale non residenziale
- Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento
91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
- Altre attività di servizi
94 Attività di organizzazioni associative
95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
96 Altre attività di servizi per la persona
In attuazione dell'art. 21, comma 1, DL 7 maggio 2024, n. 60, le persone disoccupate che non hanno compiuto i 35 anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale rientrante nei settori suddetti, possono chiedere, per un periodo massimo di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che alla data della assunzione non hanno compiuto il 35°anno di età, un esonero contributivo.
Sono ammessi al beneficio del presente decreto i soggetti che soddisfano i requisiti dimensionali di piccola impresa.
Sono, invece, esclusi dall'applicazione del beneficio i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. Sono, altresì, esclusi i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. L'esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
Misura dell'esonero contributivo
L'ammontare del beneficio è pari all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La fruizione dell'esonero è subordinata al rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi (art. 31, DLgs 14 settembre 2015 n. 150), delle condizioni di cui all'art. 1, commi 1175, 1175-bis e 1176, della L 27 dicembre 2006, n. 296.
Presentazione delle domande di ammissione
Ai fini dell'ammissione all'esonero, i soggetti interessati inoltrano, esclusivamente in via telematica, domanda all'INPS nei termini e con le modalità indicate dall'Istituto medesimo con apposite istruzioni.
La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
- i dati identificativi dell'impresa, con indicazione della data di costituzione, della data di invio all'Ufficio del registro delle imprese della Comunicazione unica per la nascita delle imprese nonché degli elementi da cui si evince l'appartenenza alle categorie di attività che possono beneficiare dell'esonero contributivo;
- i dati anagrafici e lo stato occupazionale di colui che ha avviato l'attività imprenditoriale prima del suddetto avvio;
- i dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
- la tipologia di contratto sottoscritto o da sottoscrivere; la percentuale oraria di lavoro;
- la retribuzione media mensile e l'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
- dichiarazione del datore di lavoro con la quale egli esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento al singolo lavoratore.
Laddove la verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda dia esito positivo, il datore viene ammesso a beneficiare dell'esonero. A fronte dell'ammissione, l'INPS quantifica gli importi fruibili nelle singole annualità al singolo datore istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove sussista sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i trentasei mesi di agevolazione, tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall'Autorità di gestione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
Le imprese avviate dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025 e rientranti nei settori in parola possono richiedere all'INPS un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di an3ni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Tale contributo è erogato dall'Istituto anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata, tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall'Autorità di gestione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Il contributo non concorre alla formazione del reddito.
Ai fini dell'ammissione al contributo per l'attività, i soggetti interessati inoltrano, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'avvio dell'attività imprenditoriale, intendendosi per tale la data di invio all'Ufficio del registro delle imprese della comunicazione unica per la nascita delle imprese o entro 30 giorni dal 3 aprile 2025 se successivo.
In caso di imprese costituite in forma societaria, il contributo mensile può essere riconosciuto ad un solo dei soci con i requisiti di cui all'art. 21, co. 1, del DL7 maggio 2024, n. 60.
I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell'esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
I soggetti che hanno beneficiato indebitamente del contributo per l'attività, per mancanza o perdita di uno dei requisiti di accesso alla misura, sono tenuti alla restituzione di quanto percepito dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
di Francesca Esposito
Fonte normativa
Approfondimento