venerdì, 30 maggio 2025 | 09:17

Riordino delle detrazioni fiscali: istruzioni operative

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 29 maggio 2025 n. 6/E fa il punto sulle novità della Legge di Bilancio 2025

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Riordino delle detrazioni fiscali: istruzioni operative

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 29 maggio 2025 n. 6/E fa il punto sulle novità della Legge di Bilancio 2025

Riordino delle detrazioni

Come previsto nel nuovo art. 16-ter del Tuir, inserito dall'art. 1, co. 10, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro l’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione si riduce progressivamente, con un sistema di maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità.

Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro la fruizione delle detrazioni dipende da un meccanismo di calcolo fondato su due parametri: reddito complessivo del contribuente e numero di figli fiscalmente a carico.

La norma prevede quindi una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata.

Con riferimento a questa platea di soggetti, la circolare precisa che il reddito è calcolato al netto di quello dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Ai fini del calcolo del massimale, inoltre, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up e nelle piccole e medie imprese innovative, gli oneri sostenuti, per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024, per mutui, per premi di assicurazione sulla vita o infortuni e per il rischio di eventi calamitosi, le rate delle spese detraibili ai sensi dell’art. 16-ter del Tuir i altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024, e gli oneri che danno diritto a detrazioni forfetarie.


Tetto più alto per spese scolastiche e per cani guida

Le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente. Fino al 2024 il tetto di spesa su cui applicare la detrazione era pari a 800 euro.

Sale, inoltre, da 1.000 a 1.100 euro l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa

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