lunedì, 30 giugno 2025 | 15:26

Entrate: oro da investimento e obbligo di comunicazione

Forniti chiarimenti sugli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria da parte degli Operatori Professionali in Oro, alla luce della nuova definizione di “oro da investimento” introdotta dal D.lgs. n. 211/2024 (AdE - risposta di consulenza giuridica 27 giugno 2025, n. 6)

Entrate: oro da investimento e obbligo di comunicazione

Forniti chiarimenti sugli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria da parte degli Operatori Professionali in Oro, alla luce della nuova definizione di “oro da investimento” introdotta dal D.lgs. n. 211/2024 (AdE - risposta di consulenza giuridica 27 giugno 2025, n. 6)


L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in oggetto, interviene sull’obbligo di trasmissione dei dati all’Anagrafe tributaria, previsto dall’art. 7, co. 6 del DPR n. 605/1973, con riferimento agli acquisti e alle vendite di oro da investimento da parte degli Operatori Professionali in Oro, a seguito della riforma operata dal DLgs 10 dicembre 2024, n. 211.

La nuova normativa, entrata in vigore il 17 gennaio 2025, ha modificato la definizione di “oro da investimento” contenuta nell'art. 1, co. 1, lett. a), L 17 gennaio 2000, n. 7, includendovi anche l’oro “destinato a successiva lavorazione” (come lingotti, placchette e monete che soddisfano determinati requisiti di purezza e peso). Tale modifica supera le precedenti distinzioni tra oro da investimento e oro a uso industriale.

L’Agenzia conferma che, poiché l’oro destinato a successiva lavorazione rientra ora a pieno titolo nella nozione di oro da investimento, le relative operazioni compiute dagli Operatori Professionali in Oro devono essere oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, anche se il bene non è più destinato alla funzione di riserva di valore ma a usi industriali.

Resta invece escluso dall’obbligo comunicativo l’oro classificabile come “materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale” non riconducibile alla nuova definizione dell’art. 1, co. 1, lett. a), L 17 gennaio 2000, n. 7, come ad esempio granuli, polveri, verghe e altri semilavorati.

In conclusione, l’Agenzia ribadisce la continuità e l’attualità dei chiarimenti già forniti, confermando che l’oro da investimento destinato a successiva lavorazione ricade nell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, co. 6 del DPR n. 605/1973.

di Anna Russo

Fonte normativa

Approfondimento