lunedì, 30 giugno 2025 | 15:42

Assistenza fiscale 2025

Anche per il 2025, l’INPS assicura le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti (INPS - messaggio 30 giugno 2025 n. 2070)

Assistenza fiscale 2025

Anche per il 2025, l’INPS assicura le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti (INPS - messaggio 30 giugno 2025 n. 2070)


I modelli 730/4 sono trasmessi dall'Agenzia delle Entrate all'INPS e riportano i conguagli derivanti dalla dichiarazione resa con il modello 730, che i sostituti di imposta devono effettuare sulle prestazioni erogate al dichiarante, quali ad esempio, le retribuzioni dei lavoratori dipendenti o i trattamenti pensionistici.

L'Istituto può prestare assistenza fiscale solo qualora nell'anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione di imposta con il dichiarante.

II suddetto rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali, ad esempio, le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere o le prestazioni assistenziali (assegni sociali, pensioni di invalidità civile, assegno unico e universale per i figli a carico e assegno per il nucleo familiare).

L'INPS può, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se, nel corrente anno 2025, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF (ad esempio, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, prestazione NASpI, ecc.).

Il rapporto di sostituzione non ricorre altresì nei casi in cui la prestazione erogata, imponibile fiscalmente, sia cessata in data antecedente al 1° aprile 2025. Diversamente, qualora il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione assistenziale, l'Istituto è tenuto a respingere tali risultanze mediante un formale diniego.

Ad esempio, non è ammessa l'assistenza fiscale in favore di titolari in via esclusiva di assegno sociale, di assegno al nucleo familiare, delle indennità una tantum erogate ai sensi dei cc.dd. decreti Aiuti, oppure nel caso in cui nel corrente anno non sia stata erogata alcuna prestazione, anche qualora sia stata emessa una Certificazione Unica (CU) per redditi corrisposti nel periodo di imposta precedente.

L'Agenzia delle Entrate, in aggiunta a quelli previsti per la generalità dei sostituti di imposta, ha previsto a uso esclusivo dell'INPS tre particolari codici di diniego, al fine di dare comunicazione alla stessa Agenzia della mancata gestione delle dichiarazioni dei modelli 730.

Per i casi di incapienza, qualora sia impossibile per l'INPS effettuare o completare i conguagli da modello 730 a debito (a causa, ad esempio, della cessazione della prestazione o in casi di prestazione diventata esente) sono previsti i seguenti codici:

- codice CP, conguaglio non possibile parziale;

- codice CT, conguaglio non possibile totale.

Inoltre, è previsto il seguente codice diniego:

- codice ES, diniego per soggetti residenti all'estero.

Tale codice è relativo ai soggetti residenti all'estero, per i quali, essendo precluso l'utilizzo del predetto modello 730 ai fini della dichiarazione dei redditi, è invece necessario, trasmettere all'Agenzia delle Entrate esclusivamente il modello "Redditi Persone Fisiche".

L'Agenzia delle Entrate dà comunicazione del diniego al contribuente, in caso di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata attraverso il sito internet della medesima Agenzia, o al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale nell'ipotesi di dichiarazione presentata tramite un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o un professionista abilitato, che deve a sua volta informare il contribuente.



Ai fini dell'assistenza fiscale 2025, i contribuenti autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) possono verificare le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio "Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino", presente sul sito istituzionale www.inps.it.

Attraverso tale servizio è possibile, inoltre, consultare i seguenti dati:

- avvenuta ricezione da parte dell'INPS delle risultanze contabili trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;

- conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l'INPS sia il sostituto di imposta del dichiarante;

- eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell'INPS all'Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione di imposta;

- importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall'INPS.

Oltre alla funzione di consultazione, il servizio consente ai contribuenti di:

- trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda o unica rata d'acconto IRPEF e/o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la data di scadenza prevista per il 10 ottobre 2025;

- richiedere che l'INPS effettui il diniego della gestione della dichiarazione, nel caso in cui il dichiarante abbia erroneamente indicato l'Istituto quale sostituto di imposta che deve effettuare i conguagli. Il diniego non può, invece, essere richiesto qualora l'INPS, svolgendo correttamente il ruolo di sostituto di imposta, abbia preso in carico il modello 730 e lo abbia abbinato a una prestazione, con conseguente applicazione dei relativi conguagli.

Anche attraverso l'app "INPS mobile" è possibile consultare i dati relativi alle risultanze contabili della propria dichiarazione e gli esiti relativi all'applicazione dei conguagli.

Inoltre, l'Istituto gestisce le dichiarazioni integrative, trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, solo se presentate dai soggetti sostituiti entro il termine previsto del 25 ottobre 2025.

Conseguentemente, le dichiarazioni trasmesse tardivamente non verranno gestite e le Strutture territoriali dell'INPS non avranno accesso ad alcuna informazione.

L'annullamento o la variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca, il cui addebito è previsto per il mese di novembre 2025, può subire un differimento in ragione delle tempistiche con cui viene effettuata la richiesta di variazione e ai tempi necessari per la predisposizione dei flussi di pagamento delle prestazioni relative al mese di novembre 2025.

Qualora la richiesta pervenga in un momento successivo rispetto all'elaborazione delle prestazioni in pagamento nel mese di novembre 2025, non sarà possibile applicare tempestivamente la variazione richiesta. La riduzione, pertanto, verrà applicata sulla successiva mensilità di dicembre 2025 con il conseguente rimborso dell'importo, relativo alla seconda o unica rata di acconto e/o cedolare secca, trattenuto nel mese di novembre 2025.

di Francesca Esposito

Fonte normativa