mercoledì, 02 luglio 2025 | 17:37

Trattenimento in servizio dei lavoratori: disciplina fiscale applicabile all'incentivo

Il regime di non imponibilità può applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme esclusive di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all'accredito contributivo (AdE - risoluzione 30 giugno 2025 n. 45/E)

Trattenimento in servizio dei lavoratori: disciplina fiscale applicabile all'incentivo

Il regime di non imponibilità può applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme esclusive di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all'accredito contributivo (AdE - risoluzione 30 giugno 2025 n. 45/E)

Nell'istanza d'interpello oggetto della risoluzione, l’istante dichiara di essere dipendente di un Ente e titolare dal 01.01.2024 del Bonus relativo al Trattenimento in Servizio (art. 1, co. 286, legge 29 dicembre 2022 n. 197 sostituito dall'art. 1, co. 161, legge 30 dicembre 2024, n. 207 - legge di bilancio 2025) che a partire dal 2025 non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

La normativa in esame prevede che i lavoratori dipendenti che hanno conseguito i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio di tale facoltà viene meno l'obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro e la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore, quale incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa; inoltre, prevede, che alle somme in questione si applicano le disposizioni di cui all'art. 51, co. 2, lett. i-bis), del TUIR, e quindi la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo.

Quest'ultima disposizione si applica solo ai lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e alle forme sostitutive della medesima e non anche alle forme esclusive della medesima. L'Istante, pertanto, chiede se, in qualità di lavoratore dipendente iscritto all'INPS all'atto dello scioglimento degli Enti previdenziali d'origine nella forma "esclusiva" dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alla somma corrispondente alla quota di contribuzione a suo carico che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, che gli viene corrisposta a partire dal 2025, si applichino le disposizioni di cui al citato art. 51, co. 2, lett. i-bis) del TUIR.

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria, afferma che nel rispetto delle condizioni previste dal citato articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022, come sostituito dall'articolo 1, comma 161, della legge di bilancio 2025, il regime di non imponibilità di cui all'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR può applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme ''esclusive" di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all'accredito contributivo.

Ciò posto, nel caso in esame, le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte dell'Istante, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso la forma esclusiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, percepite a partire dal 2025 non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi del citato art. 51, co. 2, lett. i-bis), del TUIR.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa