Protocollo quadro per le emergenze climatiche negli ambienti di lavoro
Sottoscritto il 2 luglio 2025, tra Confindustria, Ance, Alleanza cooperative, Confartigianato, Cna, Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Casartigiani e Cgil, Cisl, Uil e Ugl, un Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro
Protocollo quadro per le emergenze climatiche negli ambienti di lavoro
Sottoscritto il 2 luglio 2025, tra Confindustria, Ance, Alleanza cooperative, Confartigianato, Cna, Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Casartigiani e Cgil, Cisl, Uil e Ugl, un Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro
Il protocollo prevede che il datore di lavoro si deve avvalere del bollettino ufficiale di previsione e allarme riferita alla propria città ovvero di altri strumenti idonei, effettuando un costante monitoraggio preventivo delle condizioni meteorologiche, al fine di attivare tempestivamente tutte le misure di prevenzione e protezione in caso di eventi climatici avversi legati al caldo.
Inoltre, a fronte delle disposizioni previste dalla decretazione specifica, in particolare sulla regolazione degli ammortizzatori sociali, utilizzabili per le suddette emergenze e nei termini previsti per i diversi settori produttivi (Cigo, Cisoa), demandando ai provvedimenti delle Amministrazioni coinvolte (Inl, Inail, MdS) per quanto concerne le regole generali di tutela della salute e sicurezza, emessi espressamente per la gestione delle emergenze, il presente protocollo promuove le buone pratiche al fine di scongiurare infortuni e malattie professionali, come anche eventi e condizioni di malessere, connessi alle emergenze climatiche.
Particolare attenzione viene posta, ad esempio, agli strumenti dell'informazione, della formazione, della prevenzione, della corretta attuazione della sorveglianza sanitaria e della valutazione dei rischi, al fine di determinare misure adeguate di tutela.
E ancora si prevedono percorsi di intervento e misure condivise, valide anche nel caso di presenza di studenti in alternanza scuola lavoro o nelle altre forme di istruzione e formazione e di tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici.
In relazione all'adozione degli accordi attuativi in sede di categoria, territorio o azienda, potranno essere previsti criteri di premialità per le imprese aderenti, riconosciuti dall'Inail in relazione agli strumenti di incentivazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla normativa di riferimento, senza che questo comporti incrementi della spesa pubblica.
Le parti sottoscrittrici richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di recepirlo formalmente con l'impegno di supportarne l'efficacia adottando tutte le misure necessarie, in particolare, lo scomputo dei periodi previsti dalla disciplina degli ammortizzatori sociali ordinari per eventi oggettivamente non evitabili dal limite massimo di durata della cassa.
di Assia Olivetta
Fonte contrattuale