CNDCEC: revoca del provvedimento di cancellazione emesso per la riscossione dei contributi
In caso di revoca del provvedimento di cancellazione, il professionista deve ripresentare la domanda di iscrizione all'Albo, sulla quale deciderà il Consiglio dell'Ordine, il quale, verificata la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione, potrà procedere alla reiscrizione, con decorrenza dalla data della delibera di reiscrizione (CNDCEC - PO 07 luglio 2025 n. 37)
CNDCEC: revoca del provvedimento di cancellazione emesso per la riscossione dei contributi
In caso di revoca del provvedimento di cancellazione, il professionista deve ripresentare la domanda di iscrizione all'Albo, sulla quale deciderà il Consiglio dell'Ordine, il quale, verificata la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione, potrà procedere alla reiscrizione, con decorrenza dalla data della delibera di reiscrizione (CNDCEC - PO 07 luglio 2025 n. 37)
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili fornisce il suo parere in merito alla seguente procedura adottata nei confronti di un iscritto:
- in data 23 dicembre 2024, il Consiglio di Disciplina deliberava la cancellazione per morosità del professionista, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Regolamento per la riscossione dei contributi;
- in data 21 gennaio 2025 il professionista, dopo aver provveduto al pagamento dell'arretrato, trasmetteva all'organo disciplinare istanza di revoca della cancellazione;
- in data 25 febbraio 2025, il Consiglio di Disciplina accoglieva l'istanza trasmessa a mezzo PEC dal professionista, deliberando la revoca della cancellazione, con conseguente notifica del provvedimento agli enti ed agli organismi di competenza.
Al riguardo, il CNDCEC precisa che i procedimenti disciplinari avviati dal Consiglio di Disciplina territoriale hanno natura di procedimenti amministrativi, ai quali si applica, in quanto tali, la Legge del 07.08.1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
L'art. 21 quinquies di questa legge, rubricato "Revoca del provvedimento", prescrive al comma 1 che "Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo".
Premesso quanto sopra, il Consiglio di Disciplina territoriale, in presenza dei presupposti prescritti dall'art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi, ha correttamente deliberato la cancellazione dall'Albo del professionista e successivamente, sulla base del mutamento della situazione di fatto, correlata all'avvenuto pagamento della pregressa morosità da parte del professionista attinto dal provvedimento di cancellazione, ha deliberato la revoca del predetto atto a seguito di istanza dell'interessato.
Quanto agli effetti prodotti, si rappresenta che la "revoca" ha efficacia solo ex nunc, ovvero ha effetto dal momento in cui è disposta, non avendo efficacia retroattiva, a differenza di quanto avviene in caso di "annullamento" del provvedimento, che ha invece efficacia ex tunc. Ne consegue che il provvedimento di cancellazione ha avuto, seppure per un breve periodo, efficacia nei confronti del professionista, fino a quando è stata assunta la delibera di revoca del provvedimento di cancellazione da parte del Consiglio di Disciplina territoriale e, pertanto, per effetto del suddetto provvedimento di cancellazione, il professionista che ne sia stato attinto è stato estromesso dall'Albo.
Pertanto, ancorchè sia intervenuta la revoca del provvedimento di cancellazione da parte del Consiglio di Disciplina, si ritiene che il professionista debba ripresentare la domanda di iscrizione all'Albo, sulla quale deciderà il Consiglio dell'Ordine, il quale, verificati i presupposti richiesti dall'art. 36 del D.Lgs. n. 139/05, potrà procedere alla reiscrizione, con decorrenza dalla data della delibera di reiscrizione.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa