Permessi 104: la lavoratrice che dedica un’ora allo sport non può essere licenziata
La distrazione parziale del tempo dedicato alla fruizione dei permessi per svolgere attività sportivo-terapeutica non ha rilievo disciplinare (Cassazione – ordinanza 1 giugno 2025 n. 14763, sez. lav.)
Permessi 104: la lavoratrice che dedica un’ora allo sport non può essere licenziata
La distrazione parziale del tempo dedicato alla fruizione dei permessi per svolgere attività sportivo-terapeutica non ha rilievo disciplinare (Cassazione – ordinanza 1 giugno 2025 n. 14763, sez. lav.)
La Corte d'Appello di Perugia dichiarava illegittimo il licenziamento irrogato ad una dipendente di banca alla quale la società datrice di lavoro aveva contestato il reiterato, abusivo utilizzo di permessi concessi per l'assistenza a familiare disabile.
La Corte, in particolare, rilevava che nei giorni indicati nella contestazione di addebito, durante l'intero arco della giornata, la lavoratrice fosse sempre stata presente presso la propria abitazione dove era ricoverata la suocera disabile bisognosa di assistenza, ad eccezione dei periodi, della durata variabile, a seconda dei giorni, fra mezz'ora ed un'ora e cinquantacinque di ogni mattina, durante i quali si allontanava, con vestiti sportivi, per praticare una camminata veloce. Tale attività sportiva corrispondeva ad un preciso percorso terapeutico per la cura dell'asma bronchiale dalla quale la dipendente era affetta; tuttavia, anche durante i periodi di assenza della stessa, l'assistenza era garantita dalla presenza di una collaboratrice familiare, con la quale la lavoratrice, dopo l'uscita da casa, rimaneva in constante contatto attraverso l'utilizzo del telefono cellulare.
I giudici di appello concludevano, dunque, che la violazione disciplinare relativa all'abusivo utilizzo dei permessi dovesse ritenersi del tutto insussistente.
Avverso tale decisione la Banca ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi, che la Corte avesse errato nel ritenere priva di rilievo disciplinare la distrazione parziale del tempo dedicato alla fruizione dei permessi per svolgere attività sportiva.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, evidenziando che, in coerenza con la ratio del beneficio, l’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso 104 deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile, tuttavia il nesso che l’art. 33, co. 3, L n. 104/1992 pone non è di tipo strettamente temporale, cioè tra fa fruizione del permesso e la prestazione di assistenza in precisa coincidenza con l'orario di lavoro, bensì funzionale, tra il godimento del permesso e le necessità, gli oneri, gli incombenti che connotano l'attività di assistenza delle persone disabili in condizioni di gravità. Il contenuto dell'assistenza che legittima l'assenza dal lavoro (il permesso retribuito), quindi i tempi e i modi attraverso cui la stessa viene realizzata, devono individuarsi in ragione delle finalità per cui i permessi sono riconosciuti, cioè la tutela delle persone disabili. E' quindi elemento essenziale della fattispecie l'esistenza di un diretto e rigoroso nesso causale tra fa fruizione del permesso e l'assistenza alla persona disabile, da intendere non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione col permesso, delle proprie esigenze personali e familiari in senso lato, ma piuttosto quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall'obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile. Ciò senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all'assistenza in relazione all'orario di lavoro, purché risulti non solo non tradita (secondo forme di abuso del diritto) ma ampiamente soddisfatta, in base ad una valutazione necessariamente rimessa al giudice di merito, la finalità del beneficio che l'ordinamento riconosce al lavoratore.
Tanto premesso, il Collegio ha ritenuto condivisibili le conclusioni della Corte d'appello, che aveva affermato che la funzione di assistenza al disabile non viene meno sol perché nell'ambito dell'intera giornata il dipendente riservi alle proprie esigenze personali un limitato lasso di tempo, utile per il recupero delle energie spese nell'attività svolta in favore della persona con handicap grave, soprattutto nei casi, come quello di specie, nei quali detto lasso di tempo venga dedicato allo svolgimento di un'attività di carattere terapeutico.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa