Assenze per malattia: la mancata comunicazione giustifica il licenziamento
La mancata comunicazione dell’assenza dal lavoro, anche se dovuta a motivi legittimi, è idonea ad arrecare al datore di lavoro un pregiudizio organizzativo, derivante dal legittimo affidamento in ordine alla supposta effettiva ripresa della prestazione lavorativa (Cassazione - ordinanza 22 maggio 2025 n. 13747, sez. lav.)
Assenze per malattia: la mancata comunicazione giustifica il licenziamento
La mancata comunicazione dell’assenza dal lavoro, anche se dovuta a motivi legittimi, è idonea ad arrecare al datore di lavoro un pregiudizio organizzativo, derivante dal legittimo affidamento in ordine alla supposta effettiva ripresa della prestazione lavorativa (Cassazione - ordinanza 22 maggio 2025 n. 13747, sez. lav.)
Una lavoratrice impugnava il licenziamento disciplinare intimatole dalla società datrice di lavoro, all'esito della contestazione disciplinare con la quale le era stata addebitata l'assenza ingiustificata dal lavoro.
La dipendente, in particolare, deduceva la nullità del licenziamento e l’ illegittimità dello stesso, in ragione della sussistenza di un legittimo impedimento ad espletare l'attività lavorativa, ossia la malattia, nonché la sproporzione della sanzione espulsiva.
La Corte d'appello di Roma rigettava l'appello proposto dalla lavoratrice, ritenendo non raggiunta la prova circa l'impossibilità della stessa di comunicare la propria assenza sin dal primo giorno della malattia e, di conseguenza, ingiustificati, oltre che non comunicati, i giorni di assenza successivi. In ordine alla proporzionalità della sanzione espulsiva, la Corte poneva in evidenza che la protrazione dell'assenza ingiustificata per ben cinque giorni lavorativi, valutata unitamente alla violazione degli obblighi di comunicazione al datore di lavoro, determinasse una irreversibile lesione del vincolo fiduciario, non potendo il datore di lavoro fare affidamento sulla correttezza dei futuri adempimenti.
Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, evidenziando, preliminarmente, che il datore di lavoro, su cui grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare l'assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile. Ove I’ assenza sia connessa a uno stato di malattia, l'onere incombente sul prestatore di dimostrare la sussistenza di una causa di giustificazione non può ritenersi assolto alla stregua della pura e semplice allegazione della circostanza suddetta, essendo gravato dall'onere di dimostrare la sussistenza della malattia.
Il Collegio ha, altresì, ricordato che rientra tra gli obblighi di correttezza e diligenza del prestatore di lavoro anche quello di comunicare tempestivamente al datore di lavoro eventuali impedimenti nel regolare espletamento della prestazione che determinino la necessità di assentarsi, pertanto il mancato rispetto di tale obbligo può giustificare il licenziamento, poiché la mancata comunicazione dell'assenza dal lavoro, anche se in astratto dovuta a motivi legittimi, è idonea ad arrecare alla controparte datoriale un pregiudizio organizzativo, derivante dal legittimo affidamento in ordine alla supposta effettiva ripresa della prestazione lavorativa.
Nel caso di specie, risultavano condivisibili le conclusioni della Corte territoriale secondo cui, a fronte della contestazione sia dell'assenza ingiustificata protrattasi per oltre tre giorni, addebito già autonomamente sanzionato con il licenziamento dal CCNL applicabile, che dell'omessa comunicazione delle assenze, il provvedimento espulsivo risultava proporzionato alla gravità delle violazioni degli obblighi di comunicazione e giustificazione delle assenze; del tutto irrilevante era l'assenza di danni o disfunzioni dell'organizzazione aziendale derivati dall'assenza ingiustificata della lavoratrice.
Di Chiara Ranaudo
Fonte normativa