Fondo solidarietà bilaterale telecomunicazioni: come calcolare la prestazione integrativa
L'Istituto fornisce chiarimenti sulle modalità di calcolo delle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell'assegno di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (INPS - Messaggio 14 luglio 2025, n. 2230)
Fondo solidarietà bilaterale telecomunicazioni: come calcolare la prestazione integrativa
L'Istituto fornisce chiarimenti sulle modalità di calcolo delle prestazioni integrative della CIGS, della CIGO e dell'assegno di integrazione salariale erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (INPS - Messaggio 14 luglio 2025, n. 2230)
Il Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (di seguito, Fondo) eroga una prestazione integrativa, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, ossia integrativa del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) e dell'Assegno di integrazione salariale (AIS), in relazione alle autorizzazioni intervenute dal 14 febbraio 2024, e aventi a oggetto periodi decorrenti dal 1° gennaio 2024.
La prestazione integrativa CIGS/CIGO/AIS erogata dal Fondo garantisce ai beneficiari un trattamento complessivo pari all'80% dell'imponibile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR), per la durata del periodo autorizzato dal provvedimento di concessione del trattamento. La modalità di pagamento è la medesima della prestazione principale.
Il calcolo della prestazione integrativa è effettuato sulla base della retribuzione oraria di riferimento per ogni singolo lavoratore e segue le stesse modalità della prestazione principale. Il parametro di riferimento è costituito dalla retribuzione mensile utile per il calcolo del TFR e corrisponde al dato fornito dal datore di lavoro con la trasmissione del flusso Uniemens del mese interessato, con la valorizzazione dell'elemento <MeseTFR> che, a sua volta, al suo interno contiene l'elemento <BaseCalcoloTFR> che deve essere parimenti valorizzato.
In fase di compilazione della domanda la procedura propone in modalità precompilata le ore di integrazione salariale autorizzate per la prestazione principale e consente al datore di lavoro/intermediario abilitato di completare la richiesta inserendo l'importo stimato complessivo della prestazione integrativa da erogare, che deve essere calcolata sulla base dell'algoritmo proposto, utilizzando i dati retributivi disponibili per ogni beneficiario, per l'intero periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento principale, considerando nel calcolo la fruizione dello stesso secondo l'effettivo fabbisogno dell'azienda.
Pertanto, l'importo stimato complessivo della prestazione integrativa deve essere inserito nella richiesta al netto dell'importo corrispondente all'integrazione salariale lorda liquidato ai beneficiari per la prestazione principale.
La procedura attuale consente di presentare domanda solo per le prestazioni integrative le cui autorizzazioni sono state concesse con pagamento a conguaglio.
A seguito dell'accoglimento dell'istanza è visualizzabile sul "Cassetto previdenziale del contribuente" / "Cruscotto UNIEMENS-CIG e Fondi di solidarietà" la relativa autorizzazione e il montante relativo all'importo conguagliabile dal datore di lavoro.
Per le istanze presentate prima del 14 luglio 2025, qualora gli importi richiesti risultino difformi rispetto alla stima effettuata in base all'algoritmo proposto, è possibile inoltrare una PEC alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, all'indirizzo dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it, entro il 13 agosto 2025.
Nella PEC bisogna indicare il numero progressivo e il protocollo della domanda che deve essere oggetto di modifica e comunicare, inoltre, l'importo stimato relativo alla prestazione integrativa da sostituire all'importo risultante in domanda. La modifica viene effettuata centralmente in fase di istruttoria. In mancanza di ulteriori comunicazioni da parte dei datori di lavoro, le istanze sono istruite sulla base dell'importo richiesto al momento della presentazione delle stesse.
di Ciro Banco
Fonte Normativa