martedì, 26 agosto 2025 | 17:17

Agricoltura: cassa integrazione per intemperie stagionali

L'Istituto fornisce istruzioni operative per l'accesso alle misure di sostegno introdotte per il 2025 in favore delle imprese e dei lavoratori agricoli per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore (INPS - Circolare 13 agosto 2025, n. 121)

Agricoltura: cassa integrazione per intemperie stagionali

L'Istituto fornisce istruzioni operative per l'accesso alle misure di sostegno introdotte per il 2025 in favore delle imprese e dei lavoratori agricoli per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore (INPS - Circolare 13 agosto 2025, n. 121)

Per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025, il trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), per intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e agli operai agricoli a tempo determinato(OTD), anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative (art. 10-bis, co. 2, DL 26 giugno 2025 n. 92 conv. in L 01 agosto 2025 n. 113).

La norma introduce importanti elementi di novità:

- consente l'accesso alla CISOA anche agli operai agricoli a tempo determinato;

- sia gli operai agricoli a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato possono accedere alla prestazione di integrazione salariale anche in caso di riduzione oraria dell'attività lavorativa e non solo in caso di sospensione per l'intera giornata;

- la misura è riconosciuta a prescindere dal raggiungimento del requisito delle 181 giornate lavorative previsto dall'articolo 8 della legge n. 457/1972.

Le predette integrazioni al reddito non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti dal citato articolo 8.

In deroga all'articolo 14 della citata legge n. 457/1972, il trattamento è concesso dalla Struttura dell'INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto.

In corrispondenza delle giornate per le quali è autorizzata la CISOA a riduzione, le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presentano una copertura contributiva mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa è stata regolarmente svolta, e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.

L'Inps effettua il monitoraggio - anche in via prospettica - in ordine al rispetto dei tetti di spesa, e in caso di domande che dovessero eccedere i limiti finanziari, non potrà accoglierle.

Presentazione della domanda

Nel caso in cui la domanda riguardi operai agricoli a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, con riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi compresi dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, deve essere presentata utilizzando la causale "CISOA eventi atmosferici a riduzione".

Nel caso in cui la domanda riguardi operai agricoli a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, con sospensione giornaliera dell'attività lavorativa, deve essere presentata utilizzando la causale "CISOA eventi atmosferici a sospensione ex dl 92/2025".

È possibile presentare un'unica domanda, riferita sia agli operai a tempo indeterminato sia a quelli a tempo determinato, nel caso in cui la domanda medesima sia per tutti i lavoratori o a sospensione o a riduzione.

Nel caso in cui, invece, i lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale siano in parte a sospensione e in parte a riduzione, occorre presentare distinte domande, una per ciascuna delle due causali.

La domanda deve essere presentata entro l'ordinario termine di 15 giorni dall'inizio dell'evento di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Le domande riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa per eventi verificatisi dal 1° luglio 2025 al 13 agosto 2025 possono essere inviate entro il 12 settembre 2025.

Autorizzazioni e modalità di pagamento

Le domande per intemperie stagionali riferite a periodi dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, sono autorizzate direttamente dall'Inps, con provvedimento a cura del Direttore della Struttura territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 457/1972.

I trattamenti sono corrisposti ai lavoratori con pagamento diretto da parte dell'Inps.

Compilazione Uniemens/Posagri della parte di giornata lavorata

Il trattamento di CISOA con causale "CISOA eventi atmosferici a riduzione" presuppone una diminuzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito.

Al fine di comunicare correttamente la prestazione parzialmente lavorata, il datore di lavoro deve compilare il flusso Uniemens/Posagri valorizzando in corrispondenza delle giornate interessate dall'evento il campo <DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione>/<PartTimeGOR> contenente, a seconda del tipo di manodopera, i seguenti elementi:

- per gli OTI: <CodicePartTime-GOR> = 7 ed il campo <OrePartTimeGOR> indicante le ore effettivamente lavorate;

- per gli OTD: <CodicePartTime-GOR> = 8 e il campo <OrePartTimeGOR> indicante le ore effettivamente lavorate.

Tali codici saranno validi per i periodi di competenza 3° e 4° trimestre 2025.

Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto

Considerato che il modello di presentazione della domanda "SR33" contiene già gli elementi informativi utili alla liquidazione del trattamento di CISOA, i datori di lavoro non sono chiamati a ulteriori adempimenti.

di Ciro Banco

Fonte Normativa

INPS - Circolare 13 agosto 2025, n. 121