martedì, 02 settembre 2025 | 10:45

Regime speciale impatriati: no all'indennità di disoccupazione

Le somme percepite a titolo di NASpI non rientrano tra quelle ammesse al regime speciale per lavoratori impatriati (AdE - risposta 01 settembre 2025 n. 228)

Regime speciale impatriati: no all'indennità di disoccupazione

Le somme percepite a titolo di NASpI non rientrano tra quelle ammesse al regime speciale per lavoratori impatriati (AdE - risposta 01 settembre 2025 n. 228)

A chiedere chiarimenti è un contribuente che nel mese di aprile del 2022 ha trasferito la residenza in Italia e ha lavorato fino al mese di settembre del 2023 come dipendente per una società, fruendo del regime speciale per lavoratori impatriati.

A seguito della cessazione del predetto rapporto di lavoro, lo stesso dipendente chiede se la NASpI percepita nel 2024, per circa dieci mesi, possa essere considerato reddito agevolabile, in quanto derivante da un precedente rapporto di lavoro dipendente per il quale era già attivo il regime degli impatriati.

L'Amministrazione finanziaria ricorda che, il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati di cui all'art. 5 del DLgs n. 209/2023, sostituisce il previgente regime speciale per lavoratori impatriati di cui all'art. 16, del DLgs n.147/2015, le cui disposizioni, tuttavia, continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che hanno trasferito la residenza anagrafica nel territorio dello Stato italiano entro il 31 dicembre 2023. Di conseguenza, poiché, in base a quanto rappresentato, il contribuente dichiara che ad aprile del 2022 ha trasferito la residenza in Italia, nel caso specifico troverà applicazione il vecchio regime.

In linea con la finalità della norma - tesa ad agevolare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgervi la loro attività lavorativa - il regime speciale per lavoratori impatriati risulta applicabile ai soli redditi (di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di impresa) che, prodotti nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente secondo le ordinarie disposizioni del TUIR.

Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie oggetto dell'istanza in esame si osserva che la NASpI costituisce una indennità mensile di disoccupazione, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Dette somme, quindi, non sono corrisposte a fronte dello svolgimento di una attività lavorativa da parte del percipiente ma presuppongono la cessazione del rapporto di lavoro e, pertanto, non soddisfano il requisito richiesto dalla normativa in esame diretta ad agevolare i redditi derivanti dallo svolgimento di una attività lavorativa in Italia da parte di soggetti che vi trasferiscono la residenza fiscale.

Infine, le somme percepite dall'Istante a titolo di NASpI nel 2024, non rientrano tra quelle ammesse al regime speciale per lavoratori impatriati e devono essere assoggettate a tassazione per l'intero importo.

di Ilia Sorvillo

Fonte normativa

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