martedì, 02 settembre 2025 | 12:26

Nuovo CIRL per gli agromeccanici del Veneto: incremento del Salario integrativo e introduzione del Premio presenza

Siglato, il 28 luglio 2025, il nuovo Contratto integrativo di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano attività agromeccaniche in agricoltura della Regione Veneto

Nuovo CIRL per gli agromeccanici del Veneto: incremento del Salario integrativo e introduzione del Premio presenza

Siglato, il 28 luglio 2025, il nuovo Contratto integrativo di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano attività agromeccaniche in agricoltura della Regione Veneto

In data 28 luglio 2025 la FIMAV del Veneto e le OO.SS. FAI-CISL FLAI-CGIL UILA-UIL hanno rinnovato il Contratto integrativo regionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese che esercitano attività agromeccaniche in agricoltura della Regione Veneto.

Il nuovo CIRL, che decorre dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028, ha introdotto le seguenti novità

SALARIO INTEGRATIVO REGIONALE

Le parti convengono che il Salario integrativo regionale dal 1° gennaio 2025 è incrementato dell'8% per ciascun livello, inoltre verrà riconosciuto per ciascun anno di vigenza contrattuale un ulteriore aumento dell'8% dal 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027, 1° gennaio 2028. Per cui le tabelle paga vengono aggiornate come segue:

Livello

Salario mensile integrativo regionale dall’1/1/2025

Salario mensile integrativo regionale dall’1/1/2026

Salario mensile integrativo regionale dall’1/1/2027

Salario mensile integrativo regionale dall’1/1/2028

€ 158,76

€ 171,46

€ 185,17

€ 199,98

€ 144,72

€ 156,30

€ 168,80

€ 182,30

€ 124,20

€ 134,13

€ 144,86

€ 156,44

€ 108,00

€ 116,64

€ 125,97

€ 136,05

€ 98,28

€ 106,15

€ 114,64

€ 123,81

€ 74,52

€ 80,48

€ 86,91

€ 83,86

I suddetti importi non potranno essere assorbiti da eventuali erogazioni individuali e/o collettive a titolo di futuri aumenti contrattuali, ed eventuali superminimi assorbibili.

Le Parti concordano che l'ammontare degli aumenti maturati dal 1° gennaio 2025 alla data di sottoscrizione del presente contratto, verranno riconosciuti con il cedolino paga del mese di agosto 2025.

PREMIO PRESENZA

Ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al 31 dicembre di ogni anno, è riconosciuto un "premio presenza" pari allo 0,80% della R.A.L contrattuale (paga base mensile e integrativo regionale) da erogare unitamente alle competenze del mese di dicembre.

Ai lavoratori con contratti di lavoro stagionale o a termine, è riconosciuto lo stesso premio calcolato con la medesima percentuale da applicare sulla retribuzione annua contrattuale (paga base e integrativo territoriale) effettivamente percepita a condizione che:

- Il rapporto di lavoro non venga interrotto prima della scadenza contrattuale;

- Il lavoratore abbia effettuato almeno il 50% delle giornate lavorabili previste dal contratto individuale.

Per tali lavoratori il premio sarà erogato unitamente alle spettanze di fine rapporto.

Il premio presenza è riconosciuto "una tantum" e non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, ivi incluso il T.F.R.

Tale premio verrà assorbito da eventuali previsioni contrattuali stabilite dal CCNL.

ORARIO DI LAVORO

Al fine di gestire la flessibilità dell'orario di lavoro in modo più rispettoso delle esigenze di concentramento stagionale delle attività, esso potrà essere distribuito nei seguenti modi:

Tipo A: - 39 ore settimanali distribuite dal lunedì al sabato o da lunedì a venerdì nei casi di distribuzione dell'orario di lavoro su cinque giorni e da valersi per tutti i mesi dell'anno.

Tipo B: - 39 ore medie settimanali distribuite come segue:

1) 33 ore settimanali nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio così distribuite:

- 7 ore giornaliere da lunedì a giovedì e 5 ore il venerdì nel caso di settimana lavorativa su 5 giorni;

- 5 ore 30 minuti nel caso di settimana lavorativa di 6 giorni;

2) 39 ore settimanali nei mesi di marzo, aprile, maggio e ottobre così distribuite:

- 8 ore giornaliere distribuite dal lunedì al giovedì e 7 ore il venerdì nel caso di settimana lavorativa distribuita su 5 giorni;

- 6,5 ore giornaliere da lunedì a sabato nel caso di settimana lavorativa distribuita su 6 giorni;

3) 45 ore settimanali nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre per 8 ore giornaliere da lunedì al venerdì e 5 ore al sabato.

Ciascuna azienda si riserva la possibilità di scelta del tipo di orario tra tipo A e tipo B, in base alle proprie esigenze. Nel caso di scelta del tipo di orario B l'azienda ha il dovere di comunicarlo entro il 30 ottobre di ogni anno al lavoratore. Nel caso l'azienda non effettui alcuna scelta si intenderà adottato l'orario di lavoro di tipo A.

BANCA ORE

Le ore di straordinario e/o supplementari che verranno accantonate nell'Istituto della Banca ore dovranno essere evidenziate con apposita voce nel cedolino paga. Inoltre, verrà corrisposta con il cedolino afferente al mese di avvenuta prestazione lavorativa straordinaria la sola maggiorazione onnicomprensiva pari al 35%.

Il recupero delle ore accantonate avverrà sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa e potrà avvenire anche su base oraria con un preavviso di 48 ore dalla data di fruizione. Tale recupero si realizzerà entro marzo dell'anno successivo all'accumulo delle ore, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa.

Al raggiungimento delle 120 ore complessive accumulate, si dovrà comunque procedere ad un parziale o totale ridimensionamento del monte ore secondo un programma da concordarsi tra impresa e lavoratore.

Per i riposi eventualmente non fruiti entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla maturazione, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore con il cedolino paga di febbraio sulla base della paga oraria in atto a quella data.

Per i lavoratori con contratto a termine, l'eventuale liquidazione delle ore non recuperate avverrà unitamente alle spettanze di fine rapporto.

di Connie Ronga

Fonte Contrattuale