mercoledì, 10 settembre 2025 | 10:33

Prima casa: niente agevolazioni bis

Chi ha già usufruito delle agevolazioni fiscali “prima casa” non può nuovamente beneficiarne, a prescindere dall’idoneità abitativa del precedente immobile (CASSAZIONE – Sez. trib. – Sentenza 03 settembre 2025, n. 24478)

Prima casa: niente agevolazioni bis

Chi ha già usufruito delle agevolazioni fiscali “prima casa” non può nuovamente beneficiarne, a prescindere dall’idoneità abitativa del precedente immobile (CASSAZIONE – Sez. trib. – Sentenza 03 settembre 2025, n. 24478)

La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di una contribuente, degli avvisi di liquidazione che le contestavano la decadenza dal beneficio “prima casa” in relazione a un nuovo acquisto immobiliare. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva ritenuto legittima la revoca dell’agevolazione, rilevando che la contribuente aveva già fruito in passato dello stesso beneficio per l’acquisto di una quota di altro immobile.

Dinanzi alla Cassazione, la ricorrente ha sostenuto che la mera titolarità di un diritto su un immobile non fosse di per sé ostativa, dovendo invece considerarsi la concreta idoneità abitativa del bene posseduto: l’alloggio precedente, infatti, risultava inadatto alle esigenze del suo nucleo familiare, cresciuto a seguito della nascita di due gemelli. Ha inoltre eccepito un vizio di motivazione nella sentenza impugnata, per non aver considerato tali elementi.

La Suprema Corte ha respinto entrambe le censure. Richiamando la disciplina della nota II bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R, 131/1986 (TUR), i giudici hanno ribadito che:

- la lettera b) preclude l’agevolazione se il contribuente possiede, nello stesso Comune, altro immobile acquistato senza benefici, purché idoneo ad abitazione;

- la lettera c) preclude l’agevolazione se il contribuente (o il coniuge) ha già acquistato, con il beneficio, diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su altro immobile in tutto il territorio nazionale.

Nel caso di specie, trattandosi di immobile già acquistato con il regime agevolato, l’ostacolo derivava dalla norma di cui alla lettera c), che opera in via assoluta, senza che rilevi l’idoneità o meno dell’alloggio a soddisfare i bisogni abitativi. La Cassazione ha inoltre escluso un vizio di motivazione, ritenendo la sentenza di merito sufficientemente argomentata e conforme ai principi consolidati.

In conclusione, il ricorso è stato rigettato, confermando la decadenza dal beneficio fiscale per la contribuente e ribadendo l’orientamento secondo cui la pregressa fruizione dell’agevolazione “prima casa” rappresenta una condizione ostativa insuperabile a un nuovo accesso al regime di favore.

di Anna Russo

Fonte normativa

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