mercoledì, 10 settembre 2025 | 17:17

Il contribuente deve vigilare diligentemente sul lavoro del commercialista

Al fine di escludere la responsabilità del contribuente per le sanzioni non è sufficiente l'estraneità dello stesso al comportamento posto in essere dal commercialista, essendo necessaria la prova dell’assenza di colpa, ossia di aver diligentemente vigilato sull'operato di quest'ultimo (Cassazione - sez. trib. - ordinanza 06 agosto 2025 n. 22742)

Il contribuente deve vigilare diligentemente sul lavoro del commercialista

Al fine di escludere la responsabilità del contribuente per le sanzioni non è sufficiente l'estraneità dello stesso al comportamento posto in essere dal commercialista, essendo necessaria la prova dell’assenza di colpa, ossia di aver diligentemente vigilato sull'operato di quest'ultimo (Cassazione - sez. trib. - ordinanza 06 agosto 2025 n. 22742)

In tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest'ultimo.

In fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica, la Cassazione ha affermato che il contribuente dovesse dimostrare di aver vigilato sullo stesso e che non avesse assolto a tale onere probatorio, essendosi limitato a presentare una denuncia nei confronti del commercialista, senza neppure allegare le modalità con le quali avrebbe celato il proprio comportamento fraudolento (Cassazione - sentenza 17 marzo 2017 n. 6930; Cassazione - ordinanza 20 luglio 2018 n. 19422).

Eguali principi sono stati applicati al caso di indebita deduzione delle somme corrisposte a titolo di compenso per l'amministratore di società di capitali, quando la società contribuente non aveva dimostrato il comportamento fraudolento del commercialista, né di aver assolto al proprio dovere di vigilanza, ma solo di aver presentato denuncia, peraltro alcuni anni dopo (Cassazione - sentenza 02 marzo 2020 n. 5661).

Ed ancora, detti principi sono stati recentemente ribaditi dalla Cassazione che in tema di omessa dichiarazione dei redditi, ha affermato che il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo egli sempre tenuto a vigilare il suo puntuale adempimento, sicché la sua responsabilità è esclusa solo con la prova del comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (Cassazione - sentenza 31 luglio 2024 n. 21560)

Con l'ordinanza indicata in oggetto, tutti i principi sopra esposti trovano applicazione nel caso di indebita compensazione cd. orizzontale, posta in essere da professionisti incaricati dal contribuente della gestione della contabilità o, comunque, dell'esecuzione di adempimenti fiscali. Al fine di escludere la responsabilità del contribuente per le sanzioni non è sufficiente, l'estraneità dello stesso al comportamento posto in essere dal commercialista, essendo necessaria la prova dell’assenza di colpa, ossia di aver diligentemente vigilato sull'operato di quest'ultimo.

di Daniela Nannola

Fonte Normativa