martedì, 16 settembre 2025 | 17:48

Compensi corrisposti in nero al professionista: ammesse le dichiarazioni extraprocessuali

Le dichiarazioni extraprocessuali di terzi sono ammissibili nel processo tributario e hanno valore di elementi indiziari utilizzabili sia dall'Amministrazione Finanziaria sia dal contribuente (Cassazione - sez. trib. – ordinanza 24 luglio 2025 n. 21249)

Compensi corrisposti in nero al professionista: ammesse le dichiarazioni extraprocessuali

Le dichiarazioni extraprocessuali di terzi sono ammissibili nel processo tributario e hanno valore di elementi indiziari utilizzabili sia dall'Amministrazione Finanziaria sia dal contribuente (Cassazione - sez. trib. – ordinanza 24 luglio 2025 n. 21249)

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, sulla scorta delle risultanze delle indagini bancarie condotte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Fasano, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Brindisi emetteva nei confronti di due soggetti, nella qualità di eredi del defunto avvocato, un avviso di accertamento relativo all'anno 2011 con il quale venivano ripresi a tassazione ai fini dell'IRPEF, dell'IRAP e dell'IVA: (a) redditi di lavoro autonomo non dichiarati dal suddetto professionista, asseritamente costituiti dai compensi a lui corrisposti in nero da una cliente s.a.s; (b) ulteriori importi riferibili a operazioni di accredito su conti correnti intestati al de cuius, ritenute dall'Ufficio prive di giustificazione.

I due eredi impugnavano tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Brindisi, la quale, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava non recuperabili a tassazione i prelievi effettuati dai conti correnti in discorso.

La decisione veniva in séguito parzialmente riformata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, che con sentenza accoglieva per quanto di ragione l'appello delle parti private. Accertato che i rilievi mossi dall'Ufficio si riferivano esclusivamente ad operazioni di versamento, e non anche di prelevamento, registrate sui conti correnti sottoposti a verifica, il collegio di secondo grado annullava le riprese fiscali relative ad alcuni versamenti dei quali riteneva essere stata dimostrata la non imponibilità, nonché quella inerente ai compensi professionali asseritamente percepiti in nero dall'avvocato.

Contro questa sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione e gli eredi hanno resistito con controricorso.

Con uno dei motivi del ricorso, proposto a norma dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono state lamentate la violazione e la falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 55 del D.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.. Si rimprovera al collegio regionale di aver a torto ritenuto inutilizzabili a fini decisori, in mancanza di riscontro documentale, gli elementi indiziari costituiti dalle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dal fratello del legale rappresentante della cliente s.a.s. , il quale aveva riferito ai militari operanti che nell'anno 2011 era stato corrisposto in contanti dalla prefata società il complessivo importo di 14.000 euro in favore dell'avvocato a titolo di compensi professionali.

Per la Cassazione il motivo è fondato.

Per costante orientamento di legittimità, le dichiarazioni extraprocessuali di terzi sono ammissibili nel processo tributario, nel rispetto dell'art. 6 della CEDU e del principio di «parità delle armi» di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e hanno valore di elementi indiziari utilizzabili sia dall'Amministrazione Finanziaria sia dal contribuente (Cass. n. 9316/2020, Cass. n. 21153/2015).

Costituisce, inoltre, «ius receptum» l'affermazione secondo cui, in materia tributaria, la prova presuntiva può essere rappresentata anche da un unico indizio, se grave e preciso, senza che si richieda un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale fra il fatto noto e quello ignoto, essendo sufficiente la sussistenza di una connessione probabile di accadimenti in base a regole di esperienza (Cass. n. 25422/2021,Cass. n. 8605/2015).

Spetta, perciò, al giudice di merito valutare l'attendibilità del contenuto di tali dichiarazioni nel complessivo contesto probatorio emergente dagli atti di causa (Cass. n. 28022/2024, Cass. n. 25804/2021, Cass. n. 21153/2015).

L'impugnata decisione non si è conformata ai suenunciati princìpi di diritto, pertanto, va disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione della gravata sentenza, in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della questione controversa uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.


di Daniela Nannola

Fonte Normativa