Premi assicurativi Inail: rivalutazione retribuzioni convenzionali
L'INAIL ha rivalutato con effetto dal 1° gennaio 2025 i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi dovuti per i lavoratori a cui si applica la retribuzione convenzionale (INAIL - circolare 18 settembre 2025 n. 48)
Premi assicurativi Inail: rivalutazione retribuzioni convenzionali
L'INAIL ha rivalutato con effetto dal 1° gennaio 2025 i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi dovuti per i lavoratori a cui si applica la retribuzione convenzionale (INAIL - circolare 18 settembre 2025 n. 48)
A decorrere dal 1° gennaio 2025 gli importi del minimale e del massimale di rendita sono stati rivalutati nelle misure di euro 20.426,70 e di euro 37.935,30.
A fronte di ciò l'Inail ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi dovuti in relazione ai seguenti lavoratori a cui si applica la retribuzione convenzionale:
Lavoratori | Retribuzione oraria | Retribuzione giornaliera | Retribuzione mensile |
Lavoratori dell'area dirigenziale | - | euro 126,45 | euro 3.161,28 |
Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time | euro 15,81 | - | - |
Lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita: - detenuti e internati; - allievi dei corsi di istruzione professionale; - lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e in attività ai fini di pubblica utilità; - lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento; - giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari. | - | euro 68,09 | euro 1.702,23 |
Familiari partecipanti all'impresa familiare | - | euro 68,36 | euro 1.709,07 |
Lavoratori di società e cooperative ex compagnie e gruppi portuali (12 gg mensili) | - | - | euro 1.522,92 |
Per il calcolo dei premi assicurativi dovuti per i lavoratori parasubordinati si applicano il minimale e il massimale mensile, rispettivamente, pari a euro 1.702,23 ed euro 3.161,28.
Per i lavoratori subordinati sportivi che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, il premio assicurativo è determinato sulla base della retribuzione effettiva, applicando il minimale e il massimale annuo, rispettivamente, pari a euro 20.426,70 ed euro 37.935,30.
Dal 1° gennaio 2025, l’importo del premio annuale a persona, riferito alla copertura assicurativa di alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, è aggiornato in euro 10,49.
Considerato che il periodo assicurativo inizia convenzionalmente il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, l'importo del premio per la regolazione dell'anno scolastico 2024/2025, a seguito della rivalutazione, risulta uguale a euro 10,47.
L'importo del premio annuale dovuto a persona in sede di regolazione è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all'Istituto entro il 30 novembre, per l'importo di euro 10,47 per ciascun alunno/studente, a cui va aggiunta l'addizionale ex Anmil pari all'1% prevista dall'articolo 181 del decreto del Presidente della repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.
Per gli Allievi IeFP (allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari) l'importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.
Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell'anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all'importo giornaliero di detto minimale.
In relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita in vigore all'inizio dell'anno formativo 2025/2026 che convenzionalmente inizia il 1° settembre 2025, il premio speciale unitario annuale a carico degli istituti di formazione e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni è il seguente:
- retribuzione minima giornaliera Euro 68,09
- premio speciale unitario annuale Euro 69,98.
Il premio speciale unitario giornaliero è pari a 0,39 euro, ma non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all'attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario, ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa. Ne consegue che l'importo di detto onere aggiuntivo è rideterminato in euro 37,73, a decorrere dal 1° settembre 2025, data di inizio dell'anno formativo 2025/2026.
di Ciro Banco
Fonte Normativa