giovedì, 18 settembre 2025 | 16:50

Assicurazione sanitaria per dipendenti all’estero: trattamento fiscale dei premi

Forniti chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai premi assicurativi sanitari sostenuti dal datore di lavoro per il personale inviato in servizio all’estero (AdE - Risposta 18 settembre 2025, n. 249)

Assicurazione sanitaria per dipendenti all’estero: trattamento fiscale dei premi

Forniti chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai premi assicurativi sanitari sostenuti dal datore di lavoro per il personale inviato in servizio all’estero (AdE - Risposta 18 settembre 2025, n. 249)

La questione sottoposta all’Agenzia riguarda la deducibilità e la rilevanza reddituale dei premi assicurativi corrisposti da un datore di lavoro per garantire la copertura sanitaria ai propri dipendenti distaccati all’estero, in considerazione delle esigenze di tutela sanitaria connesse all’attività fuori dal territorio nazionale. L’Amministrazione finanziaria ricorda che, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere corrisposti al lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, salvo specifiche esclusioni.

Tuttavia, l’Agenzia precisa che, in presenza di una copertura assicurativa destinata a fronteggiare spese sanitarie che il lavoratore potrebbe sostenere all’estero, si è in presenza di un onere posto esclusivamente a beneficio e nell’interesse del datore di lavoro, legato alla necessità di tutelare la continuità della prestazione lavorativa. Pertanto, tali premi non assumono rilevanza reddituale in capo al dipendente e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

La ratio della disposizione sta nel distinguere i vantaggi concessi al lavoratore a titolo personale (che rientrano nel reddito imponibile) da quelli erogati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro (che restano fuori dall’imposizione).



In conclusione, i premi di assicurazione sanitaria stipulati dall’azienda per il personale inviato all’estero non devono essere tassati come fringe benefit, costituendo un costo interamente a carico dell’impresa e finalizzato alla gestione del rischio aziendale connesso al lavoro all’estero.

di Anna Russo

Fonte normativa

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