Esclusa la punibilità del contribuente in caso di illecito del commercialista
La causa di non punibilità si estende anche alle sanzioni per l'omessa trasmissione della dichiarazione, non limitandosi a quelle derivanti dall'omesso versamento dell'imposta (Cassazione - ordinanza 13 settembre 2025 n. 25132, sez. trib.)
Esclusa la punibilità del contribuente in caso di illecito del commercialista
La causa di non punibilità si estende anche alle sanzioni per l'omessa trasmissione della dichiarazione, non limitandosi a quelle derivanti dall'omesso versamento dell'imposta (Cassazione - ordinanza 13 settembre 2025 n. 25132, sez. trib.)
Il contezioso trae origine dal diniego, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'istanza di rimborso presentata da due contribuenti in relazione a sanzioni amministrative pecuniarie, che ritenevano non dovute, ai sensi dell'art. 6, co. 3, DLgs n. 472/1997. I ricorrenti sostenevano che il pagamento di tributi sanzionato fosse stato eseguito per fatto denunciato, addebitabile esclusivamente al commercialista che curava la loro contabilità, condannato dal giudice ordinario per appropriazione indebita.
Il giudice d'appello riformava in parte la decisione di primo grado favorevole ai contribuenti e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiarava dovuti i rimborsi relativi alle sole sanzioni per omesso versamento da dichiarazioni, senza interessi, rideterminando le somme in favore dei contribuenti, compensando le spese per entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza d'appello i contribuenti hanno proposto telematicamente ricorso per Cassazione, lamentando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la CTR erroneamente preso in considerazione solo le sanzioni pecuniarie relative agli omessi versamenti da dichiarazione. Il motivo è stato accolto dalla Corte, la quale ha ribadito che la causa di non punibilità prevista dall'art.6, co. 3, del DLgs n. 472/1997, si estende a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie, poiché l'infedeltà dell'intermediario, incaricato del pagamento dell'imposta e della trasmissione della dichiarazione dei redditi e che abbia omesso di provvedervi, quand'anche accertata in sede penale, non esonera il contribuente dal pagamento del tributo, rimanendo non dovuti soltanto gli interessi e le sanzioni.
Viene altresì chiarito che, in relazione alla scelta del contraente, non comporta, ad ogni modo, la dedotta "estromissione del soggetto passivo da ogni obbligo inerente al rapporto fiscale. L'intermediatore è incaricato, bensì, di trasmettere la dichiarazione che abbia elaborato, ma, di certo, non è obbligato, in proprio, a pagare l'imposta. La circostanza che nella presente fattispecie l'intermediatore abbia tradito il mandato ricevuto dal contribuente e sia stato ritenuto responsabile, con sentenza ormai irrevocabile, tra l'altro, del delitto di appropriazione indebita, non comporta alcuna novazione del rapporto. Ne consegue che, l'infedeltà dell'intermediario che, incaricato del pagamento dell'imposta e della trasmissione della dichiarazione dei redditi, ometta di provvedervi, quand'anche accertata in sede penale, non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta stessa, rimanendo non dovuti soltanto gli interessi e le sanzioni.
In conclusione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti e per la liquidazione delle spese di lite.
di Ilia Sorvillo
Fonte normativa