Avviso di accertamento tributario notificato al precedente domicilio del contribuente
Le variazioni anagrafiche prima del decorso del termine dilatorio di 30 giorni dalla loro comunicazione a cura del contribuente non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria (Cassazione – sez. trib. – ordinanza 17 settembre 2025 n. 25504)
Avviso di accertamento tributario notificato al precedente domicilio del contribuente
Le variazioni anagrafiche prima del decorso del termine dilatorio di 30 giorni dalla loro comunicazione a cura del contribuente non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria (Cassazione – sez. trib. – ordinanza 17 settembre 2025 n. 25504)
Nel caso esaminato dalla Cassazione, il contribuente, in conseguenza di una cartella esattoriale notificata il 28 febbraio 2012 e non onorata, riceveva preavviso di fermo amministrativo sul credito di oltre €.90.000,00, avverso cui proponeva reclamo nei confronti dell'incaricato per la riscossione, lamentando mancata notifica della presupposta cartella, donde la decadenza della pretesa erariale, fondata su atto impositivo notificato il 22 settembre 2010.
I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, sull'assunto che la cartella gli era stata notificata presso il suo precedente domicilio.
Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate, affidandosi ad unico motivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973. Nella sostanza si lamenta che la sentenza in scrutinio non abbia ritenuto inopponibile all'Erario la variazione di domicilio del contribuente, prima del decorso di trenta giorni dalla sua comunicazione all'Amministrazione finanziaria.
Per la Suprema Corte il motivo è fondato. Non è controverso in atti che la cartella sia stata notificata il 28 febbraio 2012 all'indirizzo cessato dal contribuente il precedente 13 febbraio 2012.
Sennonché, l'art. 60, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973 è specifico nel ritenere non opponibili all'Amministrazione finanziaria le variazioni anagrafiche prima del decorso del termine dilatorio di 30 giorni dalla loro comunicazione a cura del contribuente.
Su questo punto si è espressa più volte la Cassazione, infatti, in tema di notifica degli avvisi di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, le variazioni e modificazioni dell'indirizzo del contribuente persona fisica non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, sicché è regolare la notifica dell'atto effettuata entro il predetto termine dilatorio al precedente luogo di residenza del contribuente. Peraltro, si è specificato che in tema di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere comunicati al contribuente, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, gli effetti della variazione dell'indirizzo decorrono dal trentesimo giorno successivo a quello della comunicazione della variazione a cura del contribuente, e non da quello del perfezionamento formale dell'iscrizione anagrafica, essendo tale data variabile e difficilmente conoscibile, sia dal contribuente che dall'Amministrazione finanziaria, poiché non è prevista una rituale comunicazione agli interessati del relativo adempimento.
Ne consegue che la norma pone a carico del contribuente un dovere di comunicazione specifica della variazione anagrafica, al fine di ottenere la variazione di domicilio fiscale, sempre e comunque dopo il termine dilatorio di trenta giorni, donde sul contribuente incombe la prova dell'avvenuta rituale comunicazione, ai fini di far decorrere il prefato termine dilatorio.
Il motivo è, quindi, fondato e merita accoglimento, la sentenza dev'essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi al citato orientamento giurisprudenziale.
di Daniela Nannola
Fonte Normativa
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